C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 06.09.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore COCEBAN LAURENTIU IOAN – in persona della propria madre Sig.ra COCEBAN MARIANNA quale esercente la potestà genitoriale – nonché della società U.S.D. TURRIS

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore COCEBAN LAURENTIU IOAN – in persona della propria madre Sig.ra COCEBAN MARIANNA quale esercente la potestà genitoriale - nonché della società U.S.D. TURRIS

Con nota 21.07.2023, n. 2045/787 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Giovanni Fiorentino, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: COCEBAN LAURENTIU IOAN, all’epoca dei fatti calciatore richiedente tesseramento per la Società USD TURRIS che svolgeva attività nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del C.G.S., della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, del C.G.S. sia in autonomia che in relazione a quanto disposto dall’art.40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 08 febbraio 2023 al momento del tesseramento per la Società Turris, sottoscritto unitamente al genitore COCEBAN MARIANNA (madre), la dichiarazione di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere. La Società U.S.D. TURRIS per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalle persone sopra indicate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferita non hanno prodotto memorie difensive e non sono presenti all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede per poi chiedere che entrambe le parti incolpate siano riconosciute responsabili per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - quattro giornate di squalifica a carico del calciatore COCEBAN LAURENTIU IOAN da scontare nel campionato di competenza - 500,00 Euro di ammenda a carico della società USD TURRIS oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel campionato in corso Il Tribunale letto il deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che dalle parti deferite non sono pervenute argomentazioni difensive e che le stesse non hanno preso parte all’odierno dibattimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni a esse attribuite; -ritenuto che per ragioni di opportunità e organizzative interne del Comitato REGIONALE EMILIA-ROMAGNA LND, una squalifica a tempo nei confronti del giovane calciatore fatto oggetto del presente deferimento sia più adeguata rispetto a una squalifica a giornate effettive di gara;

d e l i b e r a

di infliggere al calciatore COCEBAN LAURENTIU IOAN la squalifica fino a tutto il 30 settembre 2023 e alla società US TURRIS un’ammenda di € 200,00.

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