C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 13.09.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GAMBETTOLA

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GAMBETTOLA

Avverso squalifica dell’allenatore Marco Bernacci fino al 4 novembre 2023 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 21 del 06.09.2023 Gara: Gambettola / Russi del 03.09.2023 La società ACD Gambettola ha tempestivamente impugnato il provvedimento disciplinare sopra menzionato sostenendo che il Giudice sportivo regionale sarebbe incorso in un errore d’interpretazione nell’applicazione, alla fattispecie in oggetto, dell’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva infatti la società reclamante che il comma 2 del suddetto articolo, espressamente richiamato nell’impugnata delibera dal Giudice di prima istanza per giustificare la durata della squalifica inflitta, contempla il comportamento dei dirigenti, dei soci e non soci di una società, mentre le condotte ingiuriose e irriguardose realizzate da calciatori e tecnici ai danni degli ufficiali di gara sono previste e punite dal comma 1 dell’articolo 36 CdA nella sua recente nuova formulazione. Chiede pertanto il Gambettola che la squalifica del proprio tecnico Marco Bernacci sia ricalcolata alla luce di quanto disposto dall’art. 31 comma 1 oltre che in ragione dell’effettivo comportamento attuato dallo stesso allenatore che, una volta espulso per proteste, non avrebbe in alcun modo infierito contro arbitro e assistente con epiteti da considerarsi irriguardosi e irrispettosi. La società ACD Gambettola che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presa visione degli atti ufficiali di gara, la Corte ritiene che le argomentazioni addotte dal Gambettola siano fondate e in quanto tali meritevoli di accoglimento. Dal rapporto di gara risulta infatti che al minuto 29 del secondo tempo Marco Bernacci, allenatore del Gambettola, è stato espulso dal campo su segnalazione dell’assistente dell’arbitro per essere uscito dall’area tecnica e aver protestato contro un mancato fischio del direttore di gara usando termini irriguardosi nei di lui confronti. Come sostenuto dalla reclamante la condotta del tecnico del Gambettola integra effettivamente la fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera a) per cui la squalifica inflittagli dal Giudice sportivo regionale va ridotta e resa conforme ai dettami della suddetta norma.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce la squalifica dell’allenatore Marco Bernacci portandola a quattro giornate di gara (pena minima edittale prevista dall’art. 36 comma 1 lettera a) da scontarsi nel Campionato di Eccellenza attualmente in corso.

 

 

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