C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 13.09.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. LORENZO CAPITANI

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. LORENZO CAPITANI

Con nota 04.08.2023, n. 3195/869 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Veronica Ottaviani; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: Sig. LORENZO CAPITANI, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società A.S.D CIMONE FOOTBALL CLUB, della violazione artt. 4 comma 1 e 36 comma 1 lett. a) del C.G.S. per avere lo stesso, dopo la gara ASD CIMONE F.C. – SS LA VELOCE DI FIUMALBO del 12/03/23 valevole per il campionato di Seconda Categoria, inviato dal proprio account Instagram, all’account Instagram dell’arbitro i seguenti messaggi: “sei stato veramente scorretto ed antisportivo, speriamo vivamente di non rivederti mai più – perché tu quando fischi a caso ti pagano pure – averci preso per il culo ti si ritorcerà contro – non hai nemmeno i maroni per rispondere”. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede per poi chiedere che la parte incolpata sia riconosciuta responsabile per le violazioni regolamentari alla medesima addebitata per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare: - 4 giornate di squalifica a carico del Sig. LORENZO CAPITANI Il suddetto calciatore deferito non è presente all’odierna riunione e non ha prodotto memorie difensive rispetto alla violazione regolamentare che gli è stata ascritta. Il Tribunale -letto l’atto di deferimento; -preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -considerato che la parte deferita non si è presentata all’odierno dibattimento e non ha prodotto argomentazioni difensive; -ritenuta comprovata la responsabilità del calciatore LORENZO CAPITANI per la violazione regolamentare allo stesso attribuita in particolare per non aver rispettato il principio di lealtà imposto dall’ordinamento sportivo; -ritenuto che per ragioni di opportunità e organizzative interne del Comitato REGIONALE EMILIA-ROMAGNA LND, una squalifica a tempo nei confronti del calciatore fatto oggetto del presente deferimento sia più adeguata rispetto a una squalifica a giornate effettive di gara

d e l i b e r a

di infliggere al calciatore LORENZO CAPITANI la squalifica fino a tutto il 9 ottobre 2023.

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