C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 05.10.2023 – Delibera – GARA: PERSICETO 85 – FARO COOP del 23/09/2023

GARA: PERSICETO 85 – FARO COOP del 23/09/2023

 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°27 del 27/09/2021 del C.R.E.R, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Persiceto 85, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Faro Coop impiegato il calciatore Sig. Carboni Matteo con ancora a suo carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato la sanzione indicata nel “Residuo Sanzioni” pubblicato sul C.U. n° 15 del 18/08/2023 del C.R.E.R.. In virtù di quanto precede la società Faro Coop chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S., ovvero la punizione sportiva della perdita della gara. Accertato che al Sig. Carboni Matteo (Soc. Faro Coop) nel “Residuo Sanzioni” pubblicato sul C.U. n° 15 del 18/08/2023 del C.R.E.R., è stata indicata una squalifica per una giornata in relazione alle gare del Campionato Juniores Under 19 regionali, mentre militava nella scorsa stagione sportiva sempre nelle fila della Soc. Faro Coop; Rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che il Sig. Carboni Matteo (Soc. Faro Coop) è stato inserito nella distinta presentata dalla Soc. Faro Coop con il n° 4 e che ha, quindi, preso effettivamente parte alla gara in questione; Rilevato che in considerazione di quanto indicato nel C.U. n° 6 del 19/07/2023 del C.R.E.R. alla pagina 428, il Sig. Carboni Matteo (Soc. Faro Coop) può partecipare nella corrente stagione al campionato Juniores Under 19 Regionali in qualità di calciatore c.d. “Fuori Quota”, poiché nato dal 01/01/2004 in poi; Considerato che la tematica relativa all’esecuzione delle sanzioni, da parte dei giocatori che possono partecipare al campionato Juniores come “Fuori Quota”, ha storicamente suscitato diverse perplessità in fase applicativa, questo Giudice Sportivo prima di decidere nel merito ritiene opportuno ripercorrere i processi interpretativi, ed enunciare i principi, che si sono affermati nel tempo a livello giurisprudenziale su tale argomento. Nella specie due sono le pronunce che devono essere prese quali riferimento primario, ovvero il parere interpretativo fornito nella stagione sportiva 2003/2004 dalla Corte Federale sugli articoli 14 e 17 del vecchio codice di Giustizia Sportiva, nonché la più recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte Sportiva di Appello nel 2019. Nel parere interpretativo la Corte Federale ha espressamente enunciato i due principi che sono alla base dell’ordinamento sportivo in tema di esecuzione delle sanzioni, ovvero il principio di omogeneità e quello di effettività (i.e. afflittività). In applicazione del principio di omogeneità la squalifica deve essere scontata nella categoria, e competizione, nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato, mentre il principio di effettività impone che la squalifica deve essere comunque scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza. Nella successiva decisione della Corte di Appello, invece, è stato definito in modo univoco, anche alla luce del novellato codice di giustizia sportiva, quale sia il rapporto fra i due principi menzionati in precedenza. Nella specie in questa ultima pronuncia è stato affermato che inizialmente deve essere preferito il principio di omogeneità, poiché direttamente correlato alla categoria alla quale effettivamente appartiene il calciatore in base all’età, ovvero se il calciatore è ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria che dovrà scontare la squalifica (o in quella eventualmente equivalente). Il principio di effettività, pur rappresentando una norma di riferimento, quindi, si colloca in una posizione sussidiaria, tuttavia, ci sono dei casi in cui il principio di omogeneità cede al principio di effettività, ovvero quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo ultimo caso, infatti, deve essere tutelata la certezza della sanzione, poiché, altrimenti, la stessa opererebbe solo su un piano teorico dal momento che sarebbe sostanzialmente lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza. Nel caso di specie, oggetto presente del reclamo, il calciatore Sig. Sig. Carboni Matteo (Soc. Faro Coop) nella corrente stagione sportiva, per effetto di quanto prescritto dal C.U. n° 6 del 19/07/2023 del C.R.E.R., può partecipare al campionato Juniores come calciatore “Fuori Quota” e, quindi, non può più essere considerato come appartiene alla categoria Juniores. In conseguenza del fatto che non appartiene più alla categoria Juniores, il principio di effettività prevale su quello omogeneità e, quindi, il predetto calciatore deve scontare il residuo sanzione della stagione precedente nelle gare ufficiali della prima squadra, così come prescritto espressamente dal comma 7 dell’art.21 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

di NON accogliere il reclamo proposto dalla Persiceto 85 e, pertanto, di convalidare la gara con il risultato così come conseguito sul campo, ovvero: PERSICETO 85 – FARO COOP 1 – 1 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Persiceto 85.

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