C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 11.10.2023 – Delibera – – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AZZURRA ROMAGNA Avverso decisione del Giudice sportivo del CRER che previa dichiarazione d’inammissibilità del proposto ricorso ha omologato il risultato della gara. Delibera pubblicata nel C.U. nr. 29 del 05/10/2023 Gara: Pontevecchio / Azzurra Romagna del 23.09.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AZZURRA ROMAGNA Avverso decisione del Giudice sportivo del CRER che previa dichiarazione d’inammissibilità del proposto ricorso ha omologato il risultato della gara. Delibera pubblicata nel C.U. nr. 29 del 05/10/2023 Gara: Pontevecchio / Azzurra Romagna del 23.09.2023

La società ASD Azzurra Romagna reclama contro la delibera sopra menzionata con la quale il Giudice sportivo regionale ha giudicato inammissibile, per via della mancata sottoscrizione del relativo preannuncio, il ricorso che la stessa società odierna reclamante aveva proposto per contestare il regolare svolgimento della gara disputata il 23 settembre 2023 per avere la compagine avversaria utilizzato un numero di giocatori fuori quota superiore a quello consentito dal vigente regolamento federale relativo al campionato Under 19 regionale. La società Azzura Romagna sostiene al riguardo di aver regolarmente e tempestivamente inviato un preannuncio di ricorso debitamente timbrato e sottoscritto dal proprio presidente senza peraltro precisare le conclusioni del proprio reclamo alla Corte sportiva d’appello territoriale. La società Azzurra Romagna che nel proprio atto d’impugnazione non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Del pari non è presente né ha depositato memorie difensive, la società cointeressata, Pontevecchio, alla quale risulta peraltro essere stato notificato il presente reclamo. Letto il reclamo ed esaminati i documenti a esso allegati, acquisita la documentazione sulla base della quale il Giudice sportivo regionale ha assunto la propria decisione, questa Corte ritiene che non sussistano le condizioni per modificarne il tenore. Dagli atti acquisiti risulta infatti che la società Azzurra Romagna ha preannunciato il ricorso contro  la regolarità della gara in parola, prima, mediante una comunicazione inviata a mezzo PEC in data 23 settembre 2023, ma priva di qualsiasi sottoscrizione di un proprio legale rappresentante, circostanza quest’ultima che avrebbe effettivamente reso l’atto stesso inammissibile travolgendo l’efficacia dell’intero procedimento che s’intendeva instaurare (vedasi Decisione nr. 32/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione). Dopodiché la medesima società Azzurra Romagna ha inviato tramite PEC del 24 settembre 2024, e dunque sempre nel rispetto del termine perentorio prescritto dall’articolo 67 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, un ulteriore preannuncio di reclamo, questa volta debitamente sottoscritto dal proprio Presidente e che tuttavia non risulta essere stato indirizzato alla società cointeressata Pontevecchio ed è da quest’ultima omissione che discende l’inammissibilità del ricorso proposto al Giudice sportivo regionale, inammissibilità che deve dunque essere ribadita anche in sede di giudizio d’appello.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe confermando la delibera del Giudice sportivo del CRER.

 

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