C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 25.10.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.D. FARO Avverso inibizione del dirigente PAOLO PICCHIONI fino al a tutto il 7 maggio 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 28 del 05/10/2023 Gara: Faro Coop S.D. / Solierese Calcio del 02.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.D. FARO Avverso inibizione del dirigente PAOLO PICCHIONI fino al a tutto il 7 maggio 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 28 del 05/10/2023 Gara: Faro Coop S.D. / Solierese Calcio del 02.10.2023

 La società CSD Faro ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra menzionata sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo regionale chiedendone una riduzione. La reclamante censura il comportamento del proprio tesserato Paolo Picchioni evidenziando tuttavia che si è trattato di una reazione di nervosismo scaturita da una grave provocazione subita dal proprio tesserato a opera di un componente la panchina della squadra avversaria e che nei confronti dell’ufficiale di gara il sig. Picchioni avrebbe compiuto un gesto isolato e privo di un grado di violenza tale da arrecare danni fisici. La società Faro che con il proposto reclamo aveva chiesto di essere ascoltata no ha potuto partecipare in presenza all’odierna riunione e dunque viene sentita per telefono nella persona del proprio Presidente, il quale si riporta alle argomentazioni addotte con il reclamo ribadendo e precisando che il Picchioni si è innervosito dopo aver ricevuto uno sputo da un componente della panchina della società Solierese e che in ogni caso il suddetto dirigente ha avuto un comportamento sì irruento, ma non violento nei confronti dell’arbitro. Letto il reclamo, presi in rassegna gli atti ufficiali e considerate le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di dibattimento, la Corte rileva che il comportamento del dirigente sig. Paolo Picchioni, consistito nell’aver preso parte attiva al parapiglia accesosi fra le due squadre dopo il triplice fischio finale e di aver sostanzialmente strattonato e insolentito l’arbitro a seguito della notifica del provvedimento di espulsione dal campo, integra la fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 2 lettera b) del CGS, nella sua nuova formulazione, con le aggravanti dovute al fatto di aver partecipato a un violento diverbio con i tesserati della compagine Solierese e alla circostanza che il tutto è accaduto dopo che l’arbitro aveva decretato la fine dell’incontro. Per quanto precede la Corte ritiene meritevole di accoglimento il reclamo proposto dal Faro atteso che la condotta del dirigente Picchioni, pur ravvisandosi in essa le ricordate circostanze aggravanti, può essere sanzionata con un provvedimento di inibizione meno afflittivo rispetto a quello disposto dal Giudice regionale che per la sua durata troppo si discosta dai parametri quantitativi delle sanzioni disciplinari espressamente stabilite dal legislatore sportivo a tutela della dignità personale e dell’incolumità fisica degli ufficiali di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce l’inibizione del dirigente Paolo Picchioni fino a tutto il 5 maggio 2024 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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