C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 25.10.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.G. A.S.D. PROMOSPORT Avverso squalifica del calciatore Giuseppe Arcangeli fino al 31 dicembre 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 20 del 05/10/2023 Gara: Promosport / Sanges del 30.09.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.G. A.S.D. PROMOSPORT Avverso squalifica del calciatore Giuseppe Arcangeli fino al 31 dicembre 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 20 del 05/10/2023 Gara: Promosport / Sanges del 30.09.2023
La società Centro Giovanile ASD Promosport ha proposto rituale e tempestivo reclamo contro il suddetto provvedimento disciplinare ammettendo e non giustificando il deplorevole comportamento antiregolamentare e antisportivo attuato dal proprio tesserato, ma contestando la ricostruzione effettuata dal direttore di gara che considera non del tutto coincidente con la realtà dei fatti. La reclamante sostiene infatti, come primo motivo di reclamo, che il calciatore Arcangeli, una volta espulso e raggiunti gli spogliatoi, a fine gara non avrebbe atteso l’arbitro e non lo avrebbe insultato né minacciato. Secondo la reclamante, inoltre, l’impugnato provvedimento disciplinare del Giudice sportivo di Rimini sarebbe “palesemente sproporzionato rispetto ad altre sanzioni dallo stesso comminate per fatti analoghi”. Per tali motivi la Promosport chiede che sia ridotta la squalifica inflitta al proprio calciatore ed equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La società Promosport che nel proprio atto d’impugnazione non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. La Corte giudica il reclamo non meritevole di accoglimento in quanto il primo motivo addotto dalla Promosport a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica del proprio giovane calciatore è esplicitamente smentito dalle risultanze ufficiali che sono state correttamente interpretate dal Giudice sportivo di Rimini e nelle quali è testualmente riportato dall’arbitro che: “al termine della gara Arcangeli mi ha aspettato fuori dagli spogliatoi, seduto su una panchina accanto a un dirigente della società A.S.D. C.G. Promosport (che non ho identificato in quanto non presente in distinta) per dirmi buona giornata st…”. Mentre il secondo motivo del reclamo appare del tutto inconferente rispetto alla materia del contendere.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD PROMOSPORT il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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