C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 25.10.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor FILIPPO CINI nonché della Società U.C.D. TREBBO 1979
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor FILIPPO CINI nonché della Società U.C.D. TREBBO 1979
Con nota 29.08.2023, n. 5273/967 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D’Oria, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: CINI FILIPPO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società UCD TREBBO 1979, della violazione dell’art.4, comma 1 del C.G.S., che in data 5 aprile 23 alle ore 16:11, all’esito della gara Calcio Zola Predosa-Trebbo 1979 disputata il 9 aprile 23 e valevole per il campionato di Promozione del C.R.E.R., tramite il proprio profilo di Facebook nella sezione di “messenger” ha inviato all’arbitro del citato incontro il seguente messaggio: “te devi solo sperare che non ti becco per strada”. La Società U.C.D. TREBBO 1979 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalla persona sopra indicata, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, le parti deferite dopo aver depositato, a mezzo del loro avvocato di fiducia all’uopo delegato, una memoria difensiva corredata da una dichiarazione testimoniale, sono presenti all’odierna riunione e ribadiscono quanto illustrato in memoria vale a dire che il vero autore del messaggio all’indirizzo dell’arbitro sarebbe il fratello del calciatore Filippo Cini; fratello che, avendo assistito alla gara in cui Filippo Cini ha subito un provvedimento di espulsione ritenuto ingiusto e disponendo delle credenziali del profilo Facebook di questi, avrebbe deciso in piena autonomia e senza avvertire il fratello l’invio del messaggio al direttore di gara per il quale ora peraltro si scusa. Per i menzionati motivi le parti deferite chiedono di essere esonerate dalle responsabilità a diverso titolo loro addebitate o che quanto meno la circostanza come sopra addotta sia opportunatamente valutata e induca il Tribunale a irrogare sanzioni particolarmente miti. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede, prende atto della memoria difensiva e delle dichiarazioni rese dalle parti incolpate in sede dibattimentale per poi chiedere che le stesse siano comunque riconosciute responsabili per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - 2 giornate di squalifica a carico del calciatore Sig. Filippo Cini - 600,00 Euro d’ammenda Il Tribunale -letto l’atto di deferimento; -preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -tenute nella debita considerazione le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite con la depositata memoria e ribadite in sede dibattimentale; -ritenuta comprovata la responsabilità di tutte le parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse attribuite in quanto la tesi difensiva dalle stesse sostenuta, per quanto suggestiva, non può considerarsi un’esimente della responsabilità del tesserato Filippo Cini; -valutato che in considerazione della natura della responsabilità oggettiva, della particolarità della fattispecie in esame e del contesto di calcio dilettantistico in cui opera la società UCD Trebbo 1979, la sanzione nei suoi confronti possa essere disposta in termini economici meno afflittivi di quelli richiesti dalla Procura Federale,
d e l i b e r a
di infliggere: al calciatore Sig. Filippo CINI la squalifica per due giornate di gara da scontare nel campionato di competenza alla Società U.C.D. TREBBO 1979 l’ammenda di € 300,00.
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