C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 15.11.2023 – Delibera – GARA: REAL SALA BOLOGNESE – PGS SIMILE DEL 11/11/2023

GARA: REAL SALA BOLOGNESE - PGS SIMILE DEL 11/11/2023

Il Giudice Sportivo, ha letto il referto della gara in oggetto da cui ha rilevato che all’orario previsto il campo non risultava disponibile in quanto utilizzato per la disputa di un’altra competizione sportiva. Considerato che l’arbitro nel proprio referto ha espressamente indicato che, comunicava ad entrambe le società di attendere il termine della gara precedente per poi iniziare la gara di cui in oggetto; Considerato che entrambe le società presentavano uno scritto al Direttore di gara con la quale la Soc. PGS Smile era disponibile a giocare la gara la Soc. – Real Sala Bolognese – dichiarava di non essere disponibile a giocare la gara; Osserva questo Giudice Sportivo: l’arbitro ha operato correttamente a far rimanere a disposizione entrambe le squadre per dare seguito alla gara al termine della gara precedente. Visto la non disponibilità della Soc. Real Sala Bolognese questo ne consegua l’impossibilità di effettuare la gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante; In virtù di quanto appena esposto, si deve quindi ritenere la Società Real Sala Bolognese responsabile della mancata disputa della gara di cui sopra. Rilevato che la gara in oggetto non è stata disputata: Visto dell’art. 10 C.G.S.

P.Q.M.

Delibera: di infliggere alla Società Real Sala Bolognese la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: REAL SALA BOLOGNESE - PGS SIMILE 0 - 3

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