C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BARACCA BEACH Avverso inibizione del dirigente Dino FREGNI fino al 3 marzo 2024 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 26 del 03/11/2023 Gara: Cortilese / Baracca Beach del 1.11.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BARACCA BEACH Avverso inibizione del dirigente Dino FREGNI fino al 3 marzo 2024 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 26 del 03/11/2023 Gara: Cortilese / Baracca Beach del 1.11.2023
La società ASD Baracca Beach ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra menzionata sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo di Modena la cui motivazione, afferma la reclamante, ha provocato in essa società un forte rammarico in quanto fin dalla sua nascita il Baracca Beach si è sempre contraddistinto per un forte impegno sociale facendosi promotore di attività benefiche ed avendo come valori fondanti la solidarietà, l’assistenza, l’integrazione, l’educazione e il rispetto delle regole e dei ruoli. In coerenza con tali valori fondativi la società reclamante accetta la sanzione inflitta al proprio tecnico, ma contesta con forza la sanzione inflitta al dirigente Dino Fregni ai sensi dell’art. 28 CGS. A quest’ultimo proposito e dopo aver fornito una ricostruzione dell’andamento dell’incontro, il Baracca Beach sostiene che a seguito di una rete di dubbia regolarità siglata da un calciatore di colore della squadra avversaria e convalidata dall’arbitro pure di colore, il dirigente Fregni si sarebbe alzato dalla panchina per chiedere spiegazioni in merito alla decisione arbitrale e, una volta ricevuto l’invito ad uscire dal campo, avrebbe pronunciato all’indirizzo del direttore di gara la testuale seguente frase: “secondo me lei ha amici di colore nell’altra squadra”, per poi abbandonare definitivamente il terreno di gioco. La società Baracca Beach contesta che detta frase configuri un’offesa di stampo razzista senza tuttavia formulare una richiesta precisa rispetto all’impugnata sanzione. La società Baracca Beach che nel proposto reclamo ha espressamente richiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione in persona del proprio presidente, il quale si riporta alle argomentazioni dedotte nel proposto reclamo precisando che la richiesta che intendeva rivolgere all’adita Corte sportiva d’appello territoriale è quella di annullare o almeno ridurre la durata dell’inibizione del dirigente Dino Fregni poiché la condotta dallo stesso tenuta nei confronti dell’arbitro della gara non può essere considerata discriminatoria per nessuna ragione e non può rientrare nella previsione dell’articolo 28 CGS. Letto il reclamo e tenute in debita considerazione le dichiarazioni rese dal Baracca Beach in sede dibattimentale, presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale, pur confermando il proprio rapporto e la condotta protestaria nonché irrispettosa del dirigente della società Baracca Beach, non è stato in grado di delineare con precisone il contenuto razzista della frase che gli sarebbe stata rivolta dal suddetto dirigente. In ragione delle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione e delle incertezze dallo steso manifestate nel riportare l’esatto contenuto delle espressioni che gli sarebbero state rivolte dal dirigente del Baracca Beach a seguito dell’invito ad uscire dal terreno di gioco per le ripetute proteste nei confronti della convalida di una rete a favore della compagine avversaria, la Corte ritiene equo annullare l’inibizione inflitta ai sensi dell’articolo 28 CGS per comportamento discriminatorio e inquadrare la condotta irriguardosa e irrispettosa tenuta dal Sig. Dino Fregni nella fattispecie previsa e punita dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia sportiva con conseguente riduzione della durata dell’inibizione disposta dal Giudice sportivo di Modena.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce l’inibizione del Sig. Dino FREGNI fino al 4 gennaio 2024. Nulla dispone in relazione al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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