C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA Avverso inibizione del dirigente Leonardo ORLANDI fino al 6 gennaio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 41 del 08/11/2023 Gara: Vis San Prospero / Juventus Club Parma del 4/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA Avverso inibizione del dirigente Leonardo ORLANDI fino al 6 gennaio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 41 del 08/11/2023 Gara: Vis San Prospero / Juventus Club Parma del 4/11/2023

La Società ASD Juventus Club Parma ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare ammettendo che il proprio dirigente Orlandi ha fatto ingresso sul terreno di gioco senza la previa autorizzazione dell’arbitro, ma negando che lo stesso dirigente una volta espulso abbia mancato di rispetto al direttore di gara e si sia opposto alla sua decisione. Circostanze che la reclamante ritiene potranno essere confermate dall’arbitro della gara del quale chiede venga disposta l’audizione mediante un supplemento d’istruttoria da parte della Corte sportiva d’appello. Per i motivi come sopra succintamente riassunti, la società Juventus Club Parma conclude chiedendo che in accoglimento del proprio reclamo l’inibizione inflitta al Sig. Leonardo Orlandi venga ridotta e contenuta nella misura di cui all’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS ovvero in quella che sarà ritenuta equa e di giustizia. La società Juventus Club Parma che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale ha confermato il proprio referto ufficiale ribadendo che al 12° minuto del secondo tempo il dirigente Orlandi che sedeva sulla panchina dello Juventus Club Parma, ha fatto ingresso sul terreno di gioco protestando per una decisione arbitrale e pronunciando espressioni irriguardose e ingiuriose all’indirizzo dello stesso ufficiale di gara; inoltre alla notifica dell’espulsione il Sig. Orlandi si rifiutava di uscire dal terreno di gioco pretendendo, prima di ottemperare all’invito rivoltogli, di avere spiegazioni a riguardo di una decisione tecnica in precedenza assunta. Anche alla luce delle conferme fornite dall’arbitro in sede di audizione il reclamo dello Juventus Club Parma risulta privo di fondamento per cui la sanzione disposta dal Giudice sportivo regionale in conformità all’articolo 36 comma 2 lettera a) del CGS appare adeguata al comportamento irriguardoso nei confronti dell’ufficiale di gara realizzato dal dirigente Leonardo Orlandi.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Juventus Club Parma il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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