C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 31.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913 S.S.D. A R.L. Avverso squalifica del calciatore Lorenzo LENINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 63 del 17/01/2024 Gara: Ravenna F.C. / United Riccione del 14.01.2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913 S.S.D. A R.L. Avverso squalifica del calciatore Lorenzo LENINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 63 del 17/01/2024 Gara: Ravenna F.C. / United Riccione del 14.01.2024

La società Ravenna F.C. 1913, dopo aver richiesto e ottenuto gli atti ufficiali di gara, ha tempestivamente impugnato il provvedimento disciplinare soprammenzionato assunto dal Giudice sportivo regionale ai danni del calciatore Lorenzo Lenini depositando un atto di reclamo nel quale si afferma che a fine gara il suddetto giovane atleta si sarebbe recato, unitamente al proprio allenatore, dall’arbitro per chiedere con cortesia ed educazione spiegazioni in merito ad un’ammonizione comminatagli nel corso della gara e, ricevuta una risposta ritenuta non soddisfacente, si sarebbe allontanato gesticolando con una mano, ma senza profferire alcuna espressione ingiuriosa nei confronti dello stesso direttore di gara. La società reclamante che nel proposto atto di reclamo non ha chiesta di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Atteso che nel proprio reclamo il Ravenna F.C. 1913 non prende nessuna conclusione e non formula alcuna richiesta rispetto all’impugnato provvedimento disciplinare, rilevato che dal rapporto di gara risulta che il giovane calciatore Lorenzo Lenini a fine partita si presentava davanti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro apostrofandolo con un’espressione offensiva e che pertanto l’impugnato provvedimento appare frutto di una corretta interpretazione delle risultanze ufficiali da parte del Giudice sportivo che ha giustamente inquadrato il comportamento del calciatore Lenini come una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara per la quale l’articolo 36 comma 1 lettera a) prevede una squalifica minima di 4 giornate di gara, non ravvisando nella condotta del suddetto calciatore circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, la Corte giudica inammissibile l’atto di impugnazione della società Ravenna F.C. 1913.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società Ravenna F.C. 1913 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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