C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 18/05/2023 – Delibera – Gara Ponteaserchio – Filattierese (3-1) del 23/04/2023. Campionato di seconda categoria. In C.U. n.79 del 27/04/2023 C.R.T.

Gara Ponteaserchio – Filattierese (3-1) del 23/04/2023. Campionato di seconda categoria. In C.U. n.79 del 27/04/2023 C.R.T.

Reclama la società Filattierese avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitte al calciatore Bertipagani Niccolò per avere rivolto al D.G. frase irriguardosa. La reclamante non contesta il fatto, sostenendo che il proprio calciatore è venuto a contatto verbale con l’arbitro per una situazione di gioco e, successivamente ha, suo malgrado, profferito la frase incriminata verso il predetto. Successivamente si è scusato per l’accaduto. Rileva tuttavia che per un fatto più grave (fallo di reazione e partecipazione ad una rissa sugli spalti), in una gara del 05/02/2023, un calciatore avversario ha subito la sanzione della squalifica per due gare effettive e quindi si chiede il motivo della situazione particolarmente afflittiva al proprio tesserato per fatto di sicura minore portata. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, per quanto occorrer possa, conferma il contenuto del rapporto di gara. La Corte Sportiva Territoriale di Appello esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Premesso che il fatto storico non viene contestato, il Collegio si deve focalizzare sulla quantificazione della sanzione inflitta da G.S. Tuttavia, prima di analizzare quanto sopra, occorre evidenziare che non è compito di questo giudice relazionarsi su fatti accaduti in precedenza di cui non ha avuto modo di esprimersi (le due giornate di squalifica, fra l’altro, non sono reclamabili), rileva che le fattispecie sono diverse e il giudizio sulla afflittività o meno non spetta alla parte reclamante. In punto di quantificazione della sanzione, il Giudicante pone all’attenzione come il G.S. abbia correttamente applicato la norma che prevede la squalifica per quattro gare o a tempo determinato, per condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di Gara. Tale sanzione è prevista del comma 1 dell’art. 36 del C.G.S così come formulata nel nuovo testo del predetto Codice in vigore dalla data della sua pubblicazione, ovvero il 20/04/2023, con C.U. n.165/A della F.I.G.C. Tale norma, che può essere discutibile o meno (materia questa che sfugge al parere dei Giudici in quanto tenuti ad applicare la legge e non a commentarla) risulta essere in vigore al momento della effettuazione della gara e quindi pienamente applicabile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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