C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 18/05/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società S.S.D. Floria Grassina Belmonte avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per sei gare effettive il calciatore Caponi Leonardo. Campionato Allievi B – Gara del 22.4.2023 S.S.D. Floria Grassina Belmonte/ A.S.D. Rondinella Marzocco (C.U. n. 51 del 27.4.2023).
Reclamo proposto dalla Società S.S.D. Floria Grassina Belmonte avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per sei gare effettive il calciatore Caponi Leonardo. Campionato Allievi B – Gara del 22.4.2023 S.S.D. Floria Grassina Belmonte/ A.S.D. Rondinella Marzocco (C.U. n. 51 del 27.4.2023).
Il G.S.T. Territoriale della Toscana nei confronti del Sig. Leonardi Caponi assumeva il provvedimento di squalifica per sei gare effettive con la seguente motivazione “espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica reiterava le offese”. La società Floria Grassina Belmonte, con ricorso tempestivamente proposto, chiede l’annullamento del provvedimento o, subordinatamente, la riduzione della squalifica. Asserisce la ricorrente che il proprio calciatore, alzatosi dalla panchina sul finire della partita, avrebbe con veemenza incitato i propri compagni, senza rivolgere offese al D.G. che potrebbe essersi confuso udendo quanto gridato dal pubblico retrostante la panchina, giusta la distanza di circa 30 metri corrente tra il D.G. e la panchina stessa. La Corte, riunitasi ritualmente in data 12 maggio 2023 alle ore 17.00, ha invano atteso la comparizione della società ricorrente per la richiesta audizione. La documentazione agli atti, permette di apprezzare la perfetta corrispondenza tra quanto riportato in referto e quanto precisato con supplemento appositamente chiesto al D.G. In tale ultimo documento, si legge che il nr. 18 Lorenzo Caponi si è alzato dalla panchina mentre il D.G. si stava dirigendo verso la medesima per redarguirne i componenti a seguito delle proteste subite, urlando al suo indirizzo “Era fuorigioco, stronzo” e ripetendo identica offesa dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Nessun dubbio, pertanto, relativamente ai fatti ed al soggetto che li ha posti in essere, può insinuarsi con il reclamo di cui si discute, al cospetto della fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale. L’offesa nei termini descritti, reiterata, deve attribuirsi senz’altro al calciatore Caponi. La pena deve però essere rideterminata e riproporzionata dalla Corte, in accoglimento della domanda subordinata della reclamante, e commisurata rispetto alla condotta.
P.Q.M.
la C.S.A.T. della Toscana accoglie il reclamo proposto, rideterminando la sanzione della squalifica in cinque giornate effettive. Dispone la restituzione della tassa.
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