C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 18/05/2023 – Delibera – Reclamo della soc. Albereta San Salvi avverso la squalifica per 4 gg. inflitta dal GST al calciatore Zia Matteo

Reclamo della soc. Albereta San Salvi avverso la squalifica per 4 gg. inflitta dal GST al calciatore Zia Matteo

Con reclamo sottoscritto e tempestivamente proposto la soc. Albereta San Salvi impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore Zia Matteo la squalifica per 4 gg. effettive, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 51 del 27.04.2023, con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G.”.La reclamante contesta la sanzione impugnata affermando che l’offesa pronunciata dal calciatore non avesse come destinatario il direttore di gara, bensì un giocatore avversario anch’esso espulso al medesimo minuto di gara, Chiede una riduzione della sanzione inflitta. La Corte, dopo aver acquisito sui temi di cui al reclamo un supplemento di rapporto arbitrale, si è riunita in camera di consiglio per la discussione sulle sorti del reclamo. La decisione Il reclamo non è meritevole di accoglimento. In punto di fatto, risulta ampiamente dimostrato dalle risultanze ufficiali versate in atti che l’espressione pronunciata dal calciatore (‘Lei non capisce un cxxo’) fosse rivolta al direttore di gara e non, come sostenuto dalla reclamante, all’indirizzo di un calciatore avversario. Le dichiarazioni arbitrali trascritte, prima nel referto e poi nel supplemento di rapporto, appaiono, infatti, chiare, precise e concordanti, non lasciando margine di dubbio al riguardo. In punto di quantum, la sanzione appare correttamente calibrata dal giudice di prime cure, dovendosi dare conto del fatto che in data 20.04.2023, con comunicato 165/A, sono stati modificati gli artt. 35 e 36 CGS, stabilendo quest’ultimo, per quel che oggi interessa, l’applicazione di una sanzione minima di 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Alla luce di quanto sopra il Collegio, pur comprendendo le ragioni di doglianza espresse dalla reclamante in punto di eccessività della sanzione, trattandosi di modifiche impattanti con effetto immediato sul campionato in corso di svolgimento, non può fare a meno che confermare la sanzione impugnata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla soc. Albereta San Salvi ; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata.

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