Reclamo proposto dalla Società U.S.D. San Marco Avenza 1926 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato Alessi David per 5 gare effettive. Campionato Eccellenza – fasi Play Out– Gara del 30.4.2023 – Tuttocuoio 1957 S.M./San Marco Avenza 1926 (C.U. n. 80 del 4.5.2023).
Reclamo proposto dalla Società U.S.D. San Marco Avenza 1926 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato Alessi David per 5 gare effettive. Campionato Eccellenza – fasi Play Out– Gara del 30.4.2023 – Tuttocuoio 1957 S.M./San Marco Avenza 1926 (C.U. n. 80 del 4.5.2023).
Il G.S.T. Territoriale della Toscana ha squalificato per cinque gare effettive il Sig. Alessi David, tesserato allenatore della società San Marco Avenza 1926, per essere, durante la gara di cui in epigrafe, entrato indebitamente in campo e per aver rivolto alla terna arbitrale frase irriguardosa. Dal referto gara si apprende che lo stesso, protestando, entrava sul terreno di gioco rivolgendo alla terna la frase “come cazzo non fai a fischiare questi falli vi dovete vergognare”. Il primo assistente richiamava pertanto l’attenzione del D.G. riferendo l’accaduto e chiedendo l’allontanamento dell’allenatore. Le medesime circostanze si trovano descritte nel supplemento di rapporto ricevuto dalla Corte, ove l’assistente precisa che il Sig. Alessi, preso atto della decisione, si allontanava dal terreno di gioco senza proferire altre offese. Con il reclamo proposto tempestivamente dalla società U.S.D. San Marco Avenza 1926, si chiede la riduzione della sanzione inflitta, ritenendola sproporzionata rispetto alla condotta del tesserato; condotta che non viene smentita o confutata, ma ritenuta dalla ricorrente da contestualizzarsi nell’ambito di una partita decisiva per la retrocessione, quindi connotata da tensione emotiva, e comunque priva di qualunque intento minatorio. Il referto arbitrale ed il successivo supplemento, rileva la Corte, sono precisi nel descrivere gli accadimenti che si sono verificati, e la condotta del Sig. Alessi. L’ingresso sul terreno di gioco dello stesso, la frase certamente pronunciata (non smentita in reclamo) e rivolta alla terna, la sua qualifica di tesserato allenatore fanno ritenere correttamente valutati i fatti ed equamente applicata la sanzione da parte del G.S.T.
P.Q.M.
la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto Si trattiene la tassa.
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