C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 12 del 05/09/2023 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. INVICTA SAURO AVVERSO REGOLARITA’ GARA INVICTA SAURO/ATLETICO MAREMMA DEL 3.09.2023 (1-1).
RECLAMO DELL'A.S.D. INVICTA SAURO AVVERSO REGOLARITA' GARA INVICTA SAURO/ATLETICO MAREMMA DEL 3.09.2023 (1-1).
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla Società Invicta Sauro con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore FORIERI Matteo (Atletico Maremma) in quanto squalificato con Com. Uff.n. 46 del 30/12/2022 per la Coppa Italia per una gara effettiva (II^ ammonizione). Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il ricorso è fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore FORIERI Matteo (Atletico Maremma) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara comminatagli con Com. Uff. n. 46 del 30.12.2022 per recidività in ammonizione II^ infrazione (Coppa Italia). In virtù dell'art. 10 del C.G.S.
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso proposto dalla società Invicta Sauro di Grosseto; b) di infliggere alla società Atletico Maremma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola dal proseguo della manifestazione nonché l'ammenda di euro 400,00; di inibire il Sig. ZAULI Donato (Atletico Maremma) fino al 24.09.2023; disqualificare per UNA ulteriore giornata il calciatore FORIERI Matteo (Atletico Maremma). Nulla per il contributo.