C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 17 del 15/09/2023 – Delibera – Deferimento n. 751 – 2022/2023 proposto dalla Procura Federale nei confronti di – Cojocanu Daniel, Calciatore, al quale viene contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. posti in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.; – A.S.D. F.C Luigi Meroni, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, di detto Codice.

Deferimento n. 751 – 2022/2023 proposto dalla Procura Federale nei confronti di - Cojocanu Daniel, Calciatore, al quale viene contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. posti in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.; - A.S.D. F.C Luigi Meroni, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, di detto Codice.

La Procura Federale, con classifica n. 751/ 2022 – 2023, ha emesso il provvedimento indicato in premessa trasmettendo gli atti relativi a questo Tribunale. Il tutto è la conseguenza della comunicazione effettuata dalla Federazione Calcio della Moldava, su richiesta formulata dalla F.I.G.C., al fine di accertare la fondatezza della dichiarazione resa dal Calciatore ex art. 39/2 delle N.O.I.F. al momento di richiedere il tesseramento, Ha infatti il Cojocanu affermato, in quella sede, di non essere stato mai tesserato per alcuna federazione calcistica, contravvenendo in tal modo a quanto disposto dall’art. 4 del C.G.S.. Ricevuti gli atti, questo Tribunale, rilevata l’avvenuta comunicazione agli interessati della conclusione delle indagini, ha disposto l’esame della vicenda per la data odierna dandone notizia alle parti interessate. I soggetti deferiti sono qui rappresentati dal Signor Marco Macinai, opportunamente identificato, Tesserato che riveste la carica di Consigliere presso la Società A.S.D. F.C. Luigi Meroni. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Debora Bandoni. Dichiarato aperto il dibattimento il Sig Macinai, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.

P.Q.M.

dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al calciatore Daniel Cojoranu, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara da scontarsi nel Campionato di competenza: - alla Società F.C. Luigi Meroni, l’ammenda di €. 334,00 (trecentotrentaquattro,00). Dichiara chiuso il procedimento.

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