C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 17 del 15/09/2023 – Delibera – Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico del Signor Emanuele Viviano tesserato all’epoca dei fatti quale Direttore Sportivo della Società A.S.D. Montespertoli, contestandogli la violazione degli articoli 4, comma 1, e 39, comma 3, del C.G.S..

Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico del Signor Emanuele Viviano tesserato all’epoca dei fatti quale Direttore Sportivo della Società A.S.D. Montespertoli, contestandogli la violazione degli articoli 4, comma 1, e 39, comma 3, del C.G.S..

 Il deferimento sopra indicato, assunto in data 2 agosto 2023 con nota n. 695 – 2022/2023, trae origine dalla segnalazione effettuata dalla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. con riferimento al provvedimento D.A.SPO. assunto dal Questore di Firenze in data 21.02.2023 e conseguente a quanto accaduto in occasione della gara disputata, in data 6.11.2022, nell’ambito del Campionato di Eccellenza Toscana, tra le squadre delle Società: A.S.D. Montespertoli e A.C. Fucecchio. Questi i fatti quali emergono dall’istruttoria compiuta sia dalla Procura Federale della F.I.G.C., che dalle autorità di Polizia Giudiziaria. Dopo il termine della gara, mentre il pubblico sfollava, si è verificata una rissa che vedeva coinvolti il Direttore Sportivo Emanuele Viviano e tre sostenitori della Società Montespertoli identificati nelle persone dei Signori Marco Viviani – fratello del D.S. – e dei due sostenitori Alessandro Gallorini e Fabio Maionchi. Per sedarla sono dovuti intervenire, con non poche difficoltà, venendone anche coinvolti, i Carabinieri in servizio presso l’impianto. L’accaduto determinava il Comando della Stazione Carabinieri di Montespertoli a deferire all’A.G. il Signor Emanuele Viviani il che determinava il Questore di Firenze ad emettere i seguenti provvedimenti D.A.SPO.: - Emanuele Viviani, inibizione per anni due; - Alessandro Gallorini e Fabio Maionchi, inibizione per anni uno. La Procura Generale dello Sport acquisita, via stampa, la notizia che tale provvedimento riguardava anche un Tesserato, per l’appunto Emanuele Viviani, ne dava comunicazione alla Procura Federale presso la F.I.G.C. per quanto di competenza. L’Ufficio, esaminati gli atti emessi dalle Autorità preposte all’ordine pubblico, acquisite le dichiarazioni del Viviani, ha notificato in data 23 giugno 2023 l’avvenuta conclusione delle indagini al Dirigente Emanuele Viviani ed all’A.S.D. Montespertoli. In quella sede entrambi detti soggetti provvedevano a richiedere di poter definire il contesto secondo quanto stabilito dall’art. 126, c.1, del C.G.S.: la proposta veniva inoltrata dalla P.F. alla Procura Generale dello Sport presso il C.O.NI. che la accoglieva per quanto riferito all’A.S.D. Montespertoli, mentre la respingeva nei confronti del Viviano. Per effetto di tale provvedimento la Procura Federale della F.I.G.C. ha posto il deferimento, meglio rubricato in epigrafe, all’esame di questo Tribunale il quale ha fissato per quella odierna la data della discussione. Il Collegio rileva la presenza del Tesserato Emanuele Viviani, per il tramite del legale di fiducia suo tempo nominato, nonché della Procura Federale, rappresentata dall’Avvocato Debora Bandoni, Sostituto. Dichiarato aperto il dibattimento Difensore del Tesserato Viviano, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.

P.Q.M.

dispone applicarsi al Tesserato Signor Emanuele Viviano la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 2 (due). Dichiara chiuso il procedimento.

 

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