C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/10/2023 – Delibera – Gara Sport Club Asta – Baldaccio Bruni del 17 settembre 2023. Campionato di Eccellenza. In C.U. n. 19 del 21 settembre 2023 C.R. Toscana.
Gara Sport Club Asta – Baldaccio Bruni del 17 settembre 2023. Campionato di Eccellenza. In C.U. n. 19 del 21 settembre 2023 C.R. Toscana.
Reclama l’A.S.D. Sport Club Asta la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE FONTANI NICCOLO’ (SPORT CLUB ASTA) Per contegno irriguardoso verso il D.G.”. La Società reclamante non nega il fatto storico in sé, tuttavia ritiene che la sanzione inflitta non sia proporzionata all’addebito contestato. In particolare rileva come la frase pronunciata dal proprio calciatore non fosse connotata da un intento offensivo quanto dalla volontà di richiamare l’attenzione dell’Arbitro evidenziando come la condotta del Fontani, seppur sicuramente maleducata, sia abbastanza diffusa in un contesto sportivo ed agonistico come quello in cui si è inserita. In ogni caso la medesima reclamante chiede l’applicazione dell’art. 13 comma 2 del C.G.S. in tema di circostanze attenuanti. In conclusione, previa richiesta di audizione, propone una riduzione della squalifica. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo conferma integralmente la propria refertazione. Alla riunione del 06.10.2023 la Società presenziava a mezzo di legale di propria fiducia il quale richiamava nello specifico l’art. 13 comma 2 del C.G.S. che consente al giudicante di valutare il caso concreto in modo da poter considerare, come appunto nel caso di specie, la particolare tenuità del fatto e conseguentemente applicare una sanzione proporzionata alla condotta contestata. Nella vicenda de qua, come risultante dagli atti ufficiali, il Fontani ha pronunciato la frase: “Era angolo! Datti una svegliata!”. Tenuto conto che la prima parte della frase rappresenta una protesta generica che sarebbe stata, al più, passibile di un provvedimento di ammonizione, l’attenzione del Collegio deve invece concentrarsi sulla seconda parte della frase che è stata quella che – di fatto – ha determinato il provvedimento di espulsione del calciatore. Tale frase (“Datti una svegliata!”) è sicuramente censurabile ed ha meritato di essere sanzionata con il provvedimento di espulsione, integrando gli estremi di una condotta irriguardosa nei confronti del D.G.. In conseguenza di ciò il G.S.T. ha correttamente ritenuto di irrogare la sanzione minima prevista dall’art. 36 comma 1 lettera a), recentemente novellato con la previsione di una squalifica minima più elevata (raddoppiata), rispetto a quanto precedentemente previsto per ipotesi analoghe a quella che ci occupa. La ratio del legislatore, sicuramente condivisibile, è stata quella di garantire agli ufficiali di gara una maggiore tutela mediante un inasprimento delle sanzioni. Tuttavia per il combinato disposto degli artt. 12 primo comma e 13 secondo comma agli organi di giustizia sportiva è consentito stabilire la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, nonché valutando le circostanze attenuanti (o aggravanti), anche al di là delle circostanze codificate, riducendo, se del caso e con adeguata motivazione, la sanzione anche al di sotto del minimo edittale. Ciò premesso, nel caso di specie occorre considerare che si è trattato di un’unica frase isolata, che esprime senz’altro mancanza di riguardo verso l’Arbitro ma che non pare avere alcuna connotazione offensiva, pronunciata evidentemente in un contesto agonistico particolarmente acceso, essendosi verificato l’episodio al quarto minuto di recupero con la squadra del Fontani che si trovava sotto di una rete ed è evidente che il calciatore fosse particolarmente preso da vis agonistica e premura per il desiderio di recuperare lo svantaggio. Nondimeno, una volta notificato il provvedimento di espulsione, il calciatore ha abbandonato il campo senza ulteriori problemi. Le considerazioni appena svolte inducono la Corte a ritenere che, se da un lato il contegno del Fontani deve essere certamente stigmatizzato e merita di essere sanzionato, dall’altro lato la squalifica inflitta risulta eccessiva rispetto e non proporzionata alla condotta effettivamente posta in essere dal tesserato.
P.Q.M.
Gara del 17.9.2023 fra ASD Atletica Castello (ospitante) vs A.S.D. S. Banti Barberino (ospitata) disputata in Firenze, Via del Pontormo 88, campo “Pontormo” – risultato 2-0
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