C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 25 del 19/10/2023 – Delibera – Gara U.S. Torrita – A.S.D nuova Società polisportiva Chiusi (2-1) del 23/09/2023. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.11 del 27/09/2023 del Comitato Provinciale di Siena.

Gara U.S. Torrita – A.S.D nuova Società polisportiva Chiusi (2-1) del 23/09/2023. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.11 del 27/09/2023 del Comitato Provinciale di Siena.

Reclama la società Torrita avverso la squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore Cardini Mattia per frasi irriguardose nei confronti del D.G. La reclamante non nega il fatto, rilevando tuttavia che la sanzione comminata al proprio tesserato appare troppo afflittiva. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma quanto evidenziato in prima cure evidenziando la non estrema vigoria nel pronunciare la frase incriminata e che il comportamento del calciatore è da considerarsi una reazione istintiva ad un fallo fischiato dall’arbitro. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In via preliminare la Corte ritiene di dovere fare chiarezza su alcuni aspetti della vicenda che devono essere posti in evidenza. In primo luogo la frase pronunciata dal calciatore è una soltanto per cui la dizione usata dal G.S. nel C.U. ovvero frasi irriguardose nei confronti del D.G. non è corretta. In altri termini si è trattato di un unico episodio. In secondo luogo, quanto scritto dal D.G. nel rapporto di gara ovvero che il Cardini avrebbe usato una frase offensiva e ingiuriosa nei suoi confronti non è corretto in quanto il pronunciato dal calciatore deve essere ricondotto ad un comportamento meramente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Questo Collegio, rileva, ancora una volta, che l’attribuzione giuridica delle frasi pronunciate dai tesserati verso l’arbitro devono essere riportate testualmente senza darne una qualificazione che spetta unicamente al Giudice. Chiarite le osservazioni preliminari, il Collegio ritiene che la frase pronunciata dal tesserato Cardini sia da inquadrare nell’ambito di una reazione, sia pure scomposta, ad un fatto di gioco. Il Cardini si è rivolto all’arbitro, forse in modo troppo esuberante, privo tuttavia di espressione ingiuriosa o offensiva. Sicuramente il fatto storico deve essere sanzionato, tuttavia, a parere cel Collegio, deve essere ricondotto ad una sorta di “peccato veniale” dato da una situazione di gioco. Il giudicante è perfettamente a conoscenza del dettato di cui all’art. 36 comma 1 lettera a del C.G.S. tuttavia, nel caso di specie, stante l’assoluta tenuità del fatto, ritiene possa essere posta in favore del calciatore una attenuante che può determinare una diminuzione da quello che la norma prevede come minimo edittale di sanzione ovvero 4 giornate di squalifica. Questa determinazione è data dalla particolare tenuità di un fatto isolato, dalla non reiterazione dello stesso e, non ultimo, dalle dichiarazioni del D.G. in sede di supplemento di rapporto che il G.S. avrebbe potuto conoscere se esplicitate nel primo scritto dell’arbitro.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello cassa la decisione del G.S. infliggendo al Calciatore Cardini Mattia la squalifica di due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

 

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