C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 25 del 19/10/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla A.S.D. Lanciotto Campi V.S.D. avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto all’Allenatore, Signor Enrico Caramelli, la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate di gara. (C.U. n. 21 del 28.09.2023).
Reclamo proposto dalla A.S.D. Lanciotto Campi V.S.D. avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto all’Allenatore, Signor Enrico Caramelli, la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate di gara. (C.U. n. 21 del 28.09.2023).
Il comportamento tenuto dall’Allenatore Caramelli (A.S.D. Lanciotto) nel corso della gara del Campionato U. 15 Giovanissimi Regionale Lanciotto / Galluzzo Oltrarno, disputata in 24.09.2023, è stato sanzionato dal G.S.T. Regionale con la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara con la seguente motivazione “Per condotta ingiuriosa verso il D.G.”. Il provvedimento viene ritualmente e tempestivamente impugnato dalla Società Lanciotto la quale si limita a negare che il Caramelli abbia rivolto al D.G. le espressioni attribuitegli e che, se l’Arbitro ha udito pronunciare nei suoi confronti frasi offensive, queste non sono state profferite dal Caramelli. La reclamante conclude affermando che l’Allenatore è uscito dal campo “in silenzio ed in maniera composta”. Il D.G. interpellato, come di consueto, dal Giudicante ha confermato in toto quanto riportato sul rapporto di gara, precisando che il Caramelli era l‘unico tesserato in piedi davanti la propria panchina nel momento in cui gli veniva rivolta la frase offensiva. Il reclamo non può essere accolto stante l’inconsistenza delle argomentazioni a difesa fondate unicamente con la negazione del fatto senza apportare un qualsiasi elemento che possa generare dubbi sull’accaduto. Per contro il rapporto del D.G., confermato in questa sede, è sostenuto dalla presunzione assoluta di veridicità sancita dall’art. 61del C.G.S.. Con riferimento all’affermazione conclusiva della reclamante, il Collegio precisa che l’uscire dal campo, dopo un provvedimento disciplinare subìto, è il normale comportamento che un tesserato è tenuto ad osservare.
P.Q.M.
La C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo disponendo l’acquisizione definitiva del contributo processuale versato.
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