C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 25 del 19/10/2023 – Delibera – RECLAMO DELLA POL. GINESTRA FIORENTINA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITOGARA GINESTRA FIORENTINA/QUARRATA OLIMPIA DELL’8.10.2023 (Sospesa al 44º del s.t. sul risultato di 1-3).
RECLAMO DELLA POL. GINESTRA FIORENTINA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITOGARA GINESTRA FIORENTINA/QUARRATA OLIMPIA DELL'8.10.2023 (Sospesa al 44º del s.t. sul risultato di 1-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 23 del 12.10.2023; -il G.S.T. ricorda che i ricorsi relativi alla gare sono sottoposti al “Procedimento relativo al ricorso degli interessati" e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione dell'Art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc, che dispone quanto segue al comma 2: " Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare." Osserva quindi questo Giudice come il ricorso della società Ginestra Fiorentina, non sia stato regolarmente presentato, infatti all'ufficio Dello scrivente è stato trasmesso a mezzo pec solo in data 13-10-2023 ore 18,34. Pertanto il ricorso è improcedibile.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale, pronunciando sul reclamo n. 7 proposto dalla società Pol. Ginestra Fiorentina lo dichiara inammissibile, dispone addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata e passa all'esame degli atti ufficiali dai quali rileva che: al 44' del 2º tempo l'arbitro, a seguito di una errata determinazione del tempo della gara, emetteva il triplice fischio dichiarandone il termine. Nell'immediatezza del fatto il D.G. non era in grado di accorgersi di tale errore perché accerchiato da un calciatore e dal massaggiatore della Ginestra Fiorentina che protestando lo offendevano e minacciavano (vedi motivazioni su Com. Uff. n. 23), per cui, dopo averli ambedue espulsi, si dirigeva nello spogliatoio e, solo allora, rendendosi conto dell'errore commesso, invitava entrambe le società a rientrare in campo per portare a termine la gara per 5' (1' di gara + recupero). E' a questo punto che la Società Quarrata Olimpia si presentava nuovamente in campo, mentre la Pol. Ginestra Fiorentina, senza altre eccezioni, poneva come condizione la riammissione al gioco del calciatore precedentemente espulso unitamente al proprio massaggiatore per cui, avendone avuta risposta negativa, rientrava definitivamente nello spogliatoio. Tutto ciò premesso, il G.S.T.
delibera:
di considerare la società Ginestra Fiorentina rinunciataria al proseguimento della disputa della gara ai sensi dell'articolo 53 commi 2 e 7 delle N.O.I.F. comminandole la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la sanzione dell'ammenda pari a euro 150,00 penalizzando altresì la stessa di UN punto in classifica - 1^ Rinuncia - così come stabilito ,in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2023/2024 pubblicate sul Com. Uff. n. 1 del 1.07.2023.
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