C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 26/10/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Pietrasanta avverso la squalifica di Genovali Gianmarco fino al 12/11/2023 (C.U. n. 22 del 5/10/2023). L’A.S.D. Pietrasanta, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del giocatore sopra riportato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno della Coppa Italia disputato, in data 27/09/2023, contro la Società Viareggio Calcio M.P.S.C..
Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Pietrasanta avverso la squalifica di Genovali Gianmarco fino al 12/11/2023 (C.U. n. 22 del 5/10/2023). L'A.S.D. Pietrasanta, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del giocatore sopra riportato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno della Coppa Italia disputato, in data 27/09/2023, contro la Società Viareggio Calcio M.P.S.C..
Il G.S.T. motivava così la squalifica di Genovali Gianmarco fino al 12/11/2023: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, ritardava l’uscita dal campo ed offendeva più volte i calciatori locali. Dipoi rivolgeva offese anche al pubblico.”. La società, nell’atto introduttivo, contesta il fatto - così per come descritto dal D.G. nel rapporto di gara - negando che il giocatore abbia mai colpito l’avversario al volto da una distanza di 30 cm; il contatto sarebbe invece avvenuto, in risposta ad un’azione violenta subita, con una “manata” al petto ed l’arbitro sarebbe caduto in errore per la condotta dell’avversario che si sarebbe portato le mani in faccia simulando un colpo al volto. Allega al reclamo un breve filmato che avvalorerebbe la narrazione sopra esposta ed un file audio contenente una sorta di “confessione” asseritamente promanante dal diretto avversario. Pur ammettendo, dopo la notifica dell’espulsione, un piccolo ritardo da parte del tesserato nel lasciare in campo, denuncia carenze strutturali nell’impianto che avrebbero consentito alla tifoseria avversaria di approssimarsi eccessivamente al rettangolo di gioco e di insultare il Genovali provocandone la successiva reazione. Chiede pertanto una riduzione della squalifica comminata fino al 25 ottobre 2023. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 58 titolato “Mezzi audiovisivi”stabilisce che: “1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. 2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione. 3. L'organo giudicante può, tramite l’ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione. 4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.” Il concetto viene sviluppato nel successivo articolo 61 che però argina la sua operatività esclusivamente ai “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” ed impone limiti ben precisi. Dunque non vi è alcuno “spazio” normativo che consenta l’ingresso, a fini probatori, per video riprese diverse da quelle degli operatori ufficiali. Sull'inserimento del file audio questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non potere ammettere lo stesso per due ragioni: la prima è che non esiste alcuna certezza sull’autenticità nonché la provenienza della registrazione; la seconda è che le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio della testimonianza e l’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce al primo comma che: “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.” E' evidente che tale stringente regolamentazione - sia della preventiva fase di ammissione che della successiva di acquisizione della prova testimoniale - non può essere “aggirata” con deposizioni registrate che consentirebbero di introdurre (sotto forma di files audio) illegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali. Al contrario il C.G.S. all’art. 61, titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” stabilisce che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.” Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento arbitrale espressamente richiesto da quest’organo giudicante. Il D.G., nel documento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando in un nuovo resoconto sia la fase iniziale – cioè il primo comportamento illecito tenuto nei confronti dell’avversario con il colpo sferrato al volto - sia la successiva azione scomposta e violenta del Genovali che avrebbe assunto, per diversi minuti, un comportamento oggettivamente illecito insultando tutti gli avversari e persino il pubblico. Così ricostruiti i fatti occorre verificarne la loro congruità sanzionatoria osservando che la fattispecie integra certamente, quanto contenuto nell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede la seguente sanzione: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”. Dunque il comportamento del giocatore, anche al netto della zona del corpo eventualmente attinta dal colpo inferto, risulta indubitabilmente passibile della sanzione minima di tre giornate che deve essere necessariamente aumentata - con riferimento alla pluralità delle condotte illecite poste in essere ed alla loro platealità – in perfetta sintonia con la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure che appare pertanto correttamente calibrata e pienamente proporzionata.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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