C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2023 – Delibera – La Procura Federale ha deferito il Signor Giacomo Di Como, contestandogli: a) la violazione dell’art. 4, c. 12, del C.G.S. posto in relazione con quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) ed ancora la violazione dell’art. 4, c. 1, in riferimento al contenuto dell’art. 37, c. 1, delle N.O.I.F..

La Procura Federale ha deferito il Signor Giacomo Di Como, contestandogli: a) la violazione dell’art. 4, c. 12, del C.G.S. posto in relazione con quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) ed ancora la violazione dell’art. 4, c. 1, in riferimento al contenuto dell’art. 37, c. 1, delle N.O.I.F..

La Divisione del Calcio a 5, con nota in data 8.5.2023, segnalava alla Procura Federale che alla gara, disputata nell’ambito del Campionato Esordienti il giorno 3.5.2023 tra le Società A.S.DA.R.L. Furtsal Pistoia e A.S.D.Prato Calcio a 5, avevano partecipato, nella squadra della Società Pistoiese, ben sei calciatori non aventi titolo perché tesserati per altre Società. L’Ufficio in sede inquirente, esaminata la documentazione acquisita dalla Divisione Calcio a 5, accertava che effettivamente dei dodici Calciatori indicati nella lista come partecipanti alla gara, sei Calciatori, dei quali fornisce i nominativi, si trovavano in posizione irregolare per essere tutti Tesserati per altre Società come evidenziato dalle schede dei singoli giocatori acquisite. Provvedeva quindi a notificare, in data 6.8.2023, l’avviso dell’avvenuta conclusione delle indagini a: - Di Como Giacomo per aver assunto la qualifica di Dirigente accompagnatore per conto della Società ASDARL Futsal Pistoia, pur non essendo tesserato per la Società Futsal, e per aver nel contempo attestato, assumendo tale qualifica, la correttezza della posizione di tesseramento di sei calciatori partecipanti pur essendo essi tesserati per altra società. - Vannucchi Alessandro, quale Presidente della Società Furtsal Pistoia; - ASDRL Furtsal Pistoia. In data 4.9.2023 il Signor Alessandro Vannucchi, in proprio e quale legale rappresentante della Società Furtsal Pistoia chiedeva, ottenendola, la possibilità di definire la violazione contestata in applicazione di quanto previsto dall’art. 126 del C.G.S.. In conseguenza di quanto sopra, in data 14.9.2023, la Procura Federale ha provveduto a deferire a questo Tribunale il Signor Giacomo Di Como contestandogli le violazioni indicate in premessa. Disposta per la data odierna l’esame della questione e datane formale notizia alle parti interessate, il Tribunale constata la presenza all’odierna riunione della Procura Federale nella persona del Sostituto Dottoressa Loredana Fardello. E’ assente il deferito Giacomo Di Como. Il rappresentante della Procura, intervenendo, rileva la inoppugnabilità dell’atto di incolpazione che si basa esclusivamente su prova documentale per cui ne chiede l’accoglimento con conseguente applicazione della sanzione che ritiene doversi applicare nella misura dell’inibizione per mesi 3 (tre). Chiusa la fase dibattimentale il Collegio, rilevata l’assenza di qualsiasi atto a difesa, riunito in Camera di consiglio, preso atto dell’avvenuta definizione ex art. 126 del C.G.S. da parte della Società Futsal Pistoia e del suo Presidente, decide affermando doversi accogliere il deferimento la cui fondatezza è dimostrata dalla prova documentale acquisita dalla Procura Federale. Infatti si contesta al Di Como, in primis, la violazione degli artt. 4/1 e 61/1-5 C.G.S. per aver consegnato all’arbitro, quale Dirigente Accompagnatore, la lista di gara attestante il regolare tesseramento dei Calciatori, attestazione errata ed infondata atteso che l’esame della documentazione, acquisita in sede di indagine dalla Procura Federale, dimostra che dei dodici calciatori indicati dalla Società Futsal quali aventi titolo a partecipare alla gara, tre risultavano a quel momento svincolati e ben sei risultavano al momento della gara tesserati per le Società: Pistoiese 1921; Academy TAU; Pistoia Nord; Avanguardia. La seconda contestazione, ovvero ancora la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S., posto in relazione all’art. 37, c.1, delle N.O.I.F., riguarda l’aver assunto la qualifica di Dirigente Accompagnatore, come tale dichiaratosi sul referto della gara, pur non avendone titolo in quanto non tesserato per la Società A.S.D. Futsal Pistoia. Anche questa contestazione è fondata su precisa prova documentale quale l’Organigramma della Società relativo alla Stagione 2022/2023 non indicante tra i Dirigenti il nome del Di Como.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Giacomo Di Como, tenuto conto della gravità del comportamento posto in essere, la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei). Dichiara chiuso il procedimento.

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