C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2023 – Delibera – La Procura Federale ha deferito, con riferimento ai fatti accaduti dopo il termine della gara disputata tra le squadre delle Società U.S.D. Rignanese e G.S.D. Floriagafir in data 25.3.2023 valevole per il Campionato Allievi B, i seguenti soggetti tesserati federali: – G.S.D. Floriagafir Bellariva per la violazione dell’art.6, c. 2, in conseguenza del comportamento tenuto dal Calciatore Edoardo Bonucci Gala. – il Calciatore Zakaria Lafdil al quale viene contestata la violazione dell’art. 22, c. 1, del C.G.S. – U.S.D. Rignanese, con la medesima contestazione, per aver il proprio Calciatore Lafdil omesso di presentarsi agli Uffici della Procura Federale per quanto ritualmente e formalmente avvisato.

La Procura Federale ha deferito, con riferimento ai fatti accaduti dopo il termine della gara disputata tra le squadre delle Società U.S.D. Rignanese e G.S.D. Floriagafir in data 25.3.2023 valevole per il Campionato Allievi B, i seguenti soggetti tesserati federali: - G.S.D. Floriagafir Bellariva per la violazione dell’art.6, c. 2, in conseguenza del comportamento tenuto dal Calciatore Edoardo Bonucci Gala. - il Calciatore Zakaria Lafdil al quale viene contestata la violazione dell’art. 22, c. 1, del C.G.S. - U.S.D. Rignanese, con la medesima contestazione, per aver il proprio Calciatore Lafdil omesso di presentarsi agli Uffici della Procura Federale per quanto ritualmente e formalmente avvisato.

L’esposto trasmesso dagli esercenti la potestà genitoriale sul Calciatore Francesco Messeri per quanto subìto dal figlio Francesco, dopo il termine della gara indicata in premessa, ha indotto La Procura Federale a disporre le indagini necessarie all’appuramento dei fatti rilevando, a conclusione, che nel corso di detta gara sono stati commessi da parte dei due calciatori Edoardo Bonucci Gala, tesserato per la Società Floriagafir e Fabio Bullari, tesserato per la Società Rignanese, atti di violenza nei confronti di tesserati della squadra avversaria. In particolare il Calciatore Bonucci ha colpito con uno schiaffo il Bullari mentre quest’ultimo ha colpito con certezza, per testimonianze acquisite e per sua stessa ammissione, un avversario che dall’esame degli atti risulta essere Federico Messeri. La Procura Federale, accertato lo svolgersi dei fatti, ha notificato a tutti i soggetti indagati l’avviso di avvenuta conclusione delle indagini, notifica a cui ha fatto seguito la richiesta, accettata, di definizione del contesto ex art. 126 del C.G.S. da parte del Calciatore Edoardo Bonucci Gala. L’Ufficio ha quindi provveduto a deferire i Tesserati indicati in premessa, trasmettendo gli atti a questo Tribunale il quale ha disposto che l’esame della vertenza avvenga in data odierna, del che ha dato tempestiva notizia a tutte le parti interessate. E’ oggi qui presenti unicamente la Società G.S.D. Floriagafir, in persona del Segretario signor Massimo Rulli, giusta delega che viene contestualmente depositata. Sono assenti, per quanto formalmente avvertiti, sia la Società U.S.D. Rignanese sia il Calciatore Zakaria Ladfil. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore Loredana Fardello. Dichiarato aperto il dibattimento il signor Massimo Rulli, n.n., unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Dichiara chiuso il procedimento avviato nei confronti della Società Floriagafir, proseguendolo verso gli altri deferiti.

 Il Sostituto Fardello, chiamato ad esporre la posizione della Procura, si riporta agli atti istruttori ed in particolare alle testimonianze acquisite rilevando che la violazione contestata al Calciatore Lafdil trova fondamento nella documentazione esistente in atti consistente nelle notifiche dell’avviso di presentazione alla quale il Calciatore si è ingiustificatamente sottratto. Chiede che al Calciatore venga inflitta la squalifica per 2 (due) giornate. Da tale comportamento deriva la responsabilità oggettiva della Società Rignanese, come previsto dall’art. 6, c. 2, chiedendo conseguentemente l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 200,00 (duecento). Chiuso il dibattimento il Collegio si riunisce in Camera di consiglio per la decisione. Come indicato in premessa l’attività della Procura Federale trae origine dalla segnalazione con la quale gli esercenti la potestà genitoriale sul Calciatore Francesco Messeri denunciavano l’aggressione subita dal figlio da parte del Calciatore di parte avversa Fabio Bullari. La nota veniva trasmessa, pur dopo aver gli esponenti dato atto della squalifica a questi comminata in data 29/3/2023 con il C.U., n. 49, “per quanto occorrer possa”. Avviate le conseguenziali indagini l’Ufficio, acquisite le testimonianze dell’Arbitro della gara e di alcuni tesserati presenti, ha accertato che dopo il termine della competizione il Calciatore Bonucci Gala (Floriagafir) ha colpito con uno schiaffo il Bullari (Rignanese) e questi, a sua volta, ha colpito il Messeri (Floriagafir) comportamenti tutti passibili di sanzioni disciplinari. Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio inquirente ha ritenuto dover convocare, quale persona presente ai fatti, il Calciatore Zakaria Lafdil, tesserato per l’U.S.D. Rignanese, il quale non si è presentato né ha addotto alcun motivo che ne giustificasse concretamente l’impossibilità a presentarsi. In tal modo il Calciatore è incorso nella violazione di quanto disposto dall’art 22, c. 2, del C.G.S.. Con riferimento al deferimento degli altri Tesserati il Collegio osserva che: - il Bonucci Gala ha definito la propria posizione in sede di notifica dell’avviso di avvenuta conclusione delle indagini; - Il Bullari è stato sanzionato del G.S.T. per tale fatto con la squalifica per ventinove giorni (C.U. n. 46 del 29.3.2023) ricevendo altresì per il comportamento tenuto nell’occasione anche un provvedimento D.A.S.P.O. – peraltro ininfluente agli effetti di quanto qui ci occupa – da parte del Questore di Firenze. E’ evidente che nei suoi confronti la Procura Federale, non deferendolo, ha applicato il principio del ”ne bis in idem” essendo stato egli già sanzionato per l’atto di violenza commesso con il provvedimento appena indicato. Osserva ancora il Collegio che l’avere la Procura Federale accertato che il Bonucci Gala ha compiuto un atto di violenza nei confronti del calciatore avversario Bullari Fabio determina l’applicazione nei confronti della Società G.S.D. Floriagafir, per la quale il Bonucci era all’epoca dei fatti tesserato, di quanto disposto dall’art. 6, c. 2, del C.G.S.. L’analisi dei fatti accaduti e documentati induce il Collegio ad affermare la fondatezza delle tesi esposte dalla Procura Federale e,

P.Q.M.

 il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: - al Calciatore Zakaria Lafdil la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di squalifica; - alla Società U.S.D. Rignanese, l’ammenda di € 200 (duecento) Dispone l’applicazione nei confronti dell’U.S.D. Floriagafir, ex art. 127 C.G.S., della sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 400,00 (quattrocento). Dichiara chiuso il procedimento.

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