F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0157/TFN – SD del 23 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 17887/212pf23- 24/GC/GR/ff del 23 gennaio 2024 nei confronti dei sigg.ri Paolo Benedetti e Giovanni Vaccaro, nonché nei confronti della società Molassana Boero ASD – Reg. Prot. 141/TFN-SD

Decisione/0157/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0141/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Valentina Ramella - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 20 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17887/212pf2324/GC/GR/ff del 23 gennaio 2024 nei confronti dei sigg.ri Paolo Benedetti e Giovanni Vaccaro, nonché nei confronti della società Molassana Boero ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 22 gennaio 2024, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale

1.- il sig. Paolo BENEDETTI, iscritto nell’albo dei tecnici, soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale per la società Molassana Boero A.S.D. ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel mese di agosto 2023, posto in essere attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato, per il tramite dei genitori, giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G., al fine di convincerle a tesserarsi nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società Molassana Boero A.S.D., per la quale lo stesso a sua volta si sarebbe successivamente tesserato; circostanza effettivamente verificatasi stante il tesseramento nella stagione sportiva 2023 - 2024 per società Molassana Boero A.S.D. di undici giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G.;

2.- il sig. Giovanni VACCARO, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile e dirigente tesserato per la società Molassana Boero A.S.D., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, nel mese di agosto 2023, dell’attività del tecnico sig. Paolo Benedetti, che successivamente si sarebbe tesserato per la società Molassana Boero A.S.D., volta al tesseramento nella stagione sportiva 2023 – 2024 di giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G.;

3.- la società MOLASSANA BOERO A.S.D. , a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, così come sopra descritti nei precedenti capi di incolpazione, posti in essere dal sig. Giovanni Vaccaro e dal sig. Paolo Benedetti, soggetto quest’ultimo che ha svolto attività nell'interesse di tale società.

La fase istruttoria

In data 25.09.2023 la Procura Federale, a seguito di una nota del 28-29.08.2023 del CR Liguria, alla quale era allegato un esposto inoltrato in data 14.08.2023 al predetto Comitato dal sig. Piero GRAFFIONE, Presidente della A.S.D. CA DE RISSI SG, per il tramite del quale il predetto chiedeva che venisse informata la Procura Federale del comportamento tenuto al termine della stagione sportiva 2022-2023 da due soggetti già tesserati per la sua società, a suo dire gravemente lesivo degli interessi del sodalizio, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 212pf23-24 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla condotta del tecnico Paolo Benedetti - UEFA C cod. 167.556 - e del dirigente William Melzani posta in essere nei confronti della società ASD Ca De Rissi”.

Nella sua segnalazione il Presidente Graffione riferiva che i signori Paolo BENEDETTI e William MELZANI, entrambi tesserati nella passata stagione sportiva con la A.S.D. CA DE RISSI SG, il primo in qualità di Tecnico, allenatore del settore femminile, e il secondo quale dirigente accompagnatore del settore, avevano collaborato attivamente con la società fino a tutto il mese di luglio per promuovere i nuovi tesseramenti per la stagione sportiva 2023-2024. Fino alla fine del mese di luglio circa, in particolare, l’allenatore, pur essendo scaduto il suo tesseramento al 30 giugno, aveva svolto attività per conto della A.S.D. CA DE RISSI SG anche presso altre Società “come mister di scambio con altri centri estivi”. Alla fine del mese di luglio il BENEDETTI aveva comunicato che per la stagione sportiva 2023-2024 si sarebbe tesserato con la Società MOLASSANA BOERO A.S.D. con la quale aveva trovato un accordo. Nei giorni seguenti tutte le giovani atlete che nella stagione precedente erano state tesserate con la A.S.D. CA DE RISSI SG e che avevano già presentato richiesta di tesseramento per la nuova stagione, opportunamente contattate dall’allenatore, avevano deciso di passare anche loro alla società MOLASSANA BOERO A.S.D.. Concludeva l’esponente che a suo avviso la regia della migrazione delle atlete alla nuova società era stata del sig. William MELZANI che non voleva separare le figlie su due società diverse nel mentre il braccio operativo era stato il sig. BENEDETTI che, come confermato da molti genitori, aveva comunicato a tutti il suo spostamento.

All’esposto venivano allegati alcuni screenshots di pagine facebook e whatsapp, copie di moduli di iscrizione alla Scuola Calcio e Settore Giovanile – stagione sportiva 2023-2024 - della Società, documentazione relativa all’annullamento del tesseramento di tredici atlete e alcuni file audio.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo agli atti tutta la documentazione prodotta dal denunciante, compresi i files audio e gli screenshots, i fogli censimento delle due società interessate nonché le posizioni di tesseramento dei soggetti coinvolti, per poi procedere all’audizione dei sigg.ri Piero GRAFFIONE, Presidente della A.S.D. CA DE RISSI SG, Valentina CONTE, ex Dirigente del CA DE RISSI, Vito TESORO, Dirigente del CA DE RISSI, Paolo BENEDETTI, tesserato quale tecnico della MOLASSANA BOERO, William MELZANI, Dirigente della MOLASSANA BOERO, Giovanni VACCARO, Dirigente responsabile del Settore Giovanile della MOLASSANA BOERO E Giuliano MICHELOTTI, Presidente della ridetta società. Al termine dell’attività istruttoria l’Organo requirente, in data 12.12.2023, notificava ai sigg.ri Paolo BENEDETTI, Giovanni VACCARO e alla Società MOLASSANA BOERO A.S.D., la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni delle norme dianzi indicate.

Il Sig. BENEDETTI, acquisita copia degli atti per il tramite del suo difensore, chiedeva dapprima di essere audito per poi depositare richiesta ex art. 126 CGS che non trovava il consenso della Procura Federale. Il sig. Vaccaro, acquisita anch’egli la copia degli atti per il tramite del proprio difensore, formulava istanza di audizione alla quale poi rinunciava depositando memoria sostitutiva per il tramite della quale declinava ogni responsabilità circa quanto addebitatogli. La società MOLASSANA non svolgeva attività defensionale.

L’Ufficio requirente, con atto del 22.01.2024, ritenendo che le difese svolte dagli avvisati non fossero idonee a chiarire la loro posizione, si determinava a deferirli a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 20.02.2024.

Tutti i deferiti presentavano distinte memorie difensive dal tenore pressoché identico, con le quali reclamavano la loro estraneità ai fatti ascritti sia in considerazione dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36 del 28/02/2021, con conseguente durata annuale del vincolo sportivo, sia per non aver svolto alcuna attività vietata dall’ordinamento sportivo in quanto le atlete tesserate per la MOLASSANA non avevano vincoli di tesseramento nel momento in cui erano state contattate. Il sig. BENEDETTI, in subordine, chiedeva che gli fossero riconosciute le attenuanti.

Il dibattimento

All’udienza del 20 Febbraio 2024, svolta in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2023 del Presidente del Tribunale, erano presenti il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria nonché, l’Avv. Massimiliano Bombardi, in sostituzione dell’Avv. Alessandro Calcagno, per il sig. Paolo BENEDETTI, l’Avv. Alessio Centanaro, in sostituzione dell’Avv. Silvia Abbo, per il sig. Giovanni VACCARO e lo stesso Avv. Alessio Centanaro per la società MOLASSANA BOERO A.S.D..

L’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, illustrava brevemente il deferimento replicando alle difese dei deferiti e concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Paolo BENEDETTI, di giorni 120 o 4 mesi squalifica, per il sig. Giovanni VACCARO giorni 120 o 4 mesi di inibizione e per la società MOLASSANA BOERO A.S.D. euro 600,00 di ammenda. Interveniva quindi l’Avv. Massimiliano Bombardi per il sig. BENEDETTI il quale richiamava le difese svolte e concludeva per il proscioglimento del proprio assistito. Prendeva infine la parola l’Avv. Alessio Centanaro per il sig. VACCARO e per la società MOLASSANA BOERO A.S.D. il quale, riportandosi al contenuto delle distinte memorie depositate per entrambi i rappresentati, concludeva anch’egli per il proscioglimento dei propri assistiti.

La decisione

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che possa essere affermata la responsabilità disciplinare del sig. Paolo BENEDETTI mentre il sig. Giovanni VACCARO e la società MOLASSANA BOERO A.S.D. possano essere prosciolti da ogni addebito loro contestato. Per quanto attiene alla posizione del tecnico, la documentazione prodotta dal denunciante e quella acquisita dalla Procura Federale, in particolar modo l’audizione del sig. BENEDETTI del 23.10.2023, il tenore di alcuni messaggi contenuti nella chat denominata “MOLASSANA FEMM” e l’audizione della sig.ra Valentina Conte dell’11.10.2023, consentono di poter ritenere integrata la violazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico. Dalla versata documentazione risulta comprovata la circostanza per cui il sig. Benedetti ha contattato tutti i genitori delle atlete poi tesseratesi per la MOLASSANA BOERO, invitando, per il tramite degli stessi, le ragazze a partecipare alle attività sportive della ridetta società. Ha quindi posto in essere un’attività di proselitismo contraria al divieto previsto dal citato art. 40 che, al comma 3, così recita: “Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”. Né vale ad escludere la sussistenza della violazione il fatto che tale attività sia stata posta in essere al fine di offrire al “gruppo” di ragazze la possibilità di rimanere unite o che le atlete e lo stesso BENEDETTI fossero, all’epoca dei fatti, svincolati dalla CA DE RISSI, tenuto conto che la norma vieta ai tecnici l’attività di proselitismo anche nel caso di “collocamento”, e dunque anche in assenza del vincolo derivante dal tesseramento con altra società (TFN, dec. n. 10 2023/24), prescindendo dalle motivazioni.

Come insegna la Corte Federale d’Appello (CFA, SS.UU., dec. n. 83 – 2022/23), la norma violata vieta ai tecnici di porre in essere attività di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori e la sua ratio risiede nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell’ordinamento federale. Né sembra estranea alla ratio la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore.

Sempre dall’esame degli atti, risulta altresì provata la violazione, da parte del sig. Paolo BENEDETTI, del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in via autonoma, posto che il tecnico, con i comportamenti tenuti nei confronti della società CA DE RISSI nel mese di luglio 2023, quindi dopo la scadenza del suo tesseramento verificatasi il 30 giugno, ha ingenerato nella predetta Società il legittimo convincimento circa il rinnovo del suo contratto anche per la corrente stagione sportiva. Scaduto, infatti, il tesseramento al 30 giugno 2023, il sig. Benedetti ha continuato a operare per la società CA DE RISSI partecipando agli “Open day” organizzati dalla predetta Società il 3 e il 6 luglio, intervenendo come “mister di scambio” al centro estivo tenutosi a fine luglio presso il Cus Genova, sponsorizzando la CA DE RISSI con vari post su facebook e prendendo parte alla pianificazione della stagione sportiva 2023-2024. Emblematico dell’affidamento della Società è lo scambio di mail intervenuto tra il 13 luglio 2023 e il successivo 14 tra il Presidente della Società e il tecnico. Il 13 luglio, il primo rappresenta al secondo che per perfezionare il tesseramento delle ragazze mancavano alcuni moduli, taluni documenti e un certificato medico. Il giorno successivo il tecnico, confermando il proprio impegno nei confronti della Società, ha risposto: “Ok mi attivo”. Infine, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché l’attività di proselitismo posta in essere dal sig. Benedetti hanno avuto, come conseguenza, la difficoltà, anzi l’impossibilità per la Società CA DE RISSI di organizzare il settore femminile per la corrente stagione sportiva 2023-2024.

La gravità dei comportamenti sin qui evidenziati, di per sé già rilevante in via autonoma, induce il Tribunale a non ritenere il sig. Benedetti meritevole delle invocate attenuanti; al contempo, giustificano la sanzione come da dispositivo, in conformità con la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale.

Con riferimento agli addebiti mossi dall’Ufficio requirente al sig. Giovanni VACCARO e alla società MOLASSANA BOERO A.S.D., ritiene il Collegio che non vi siano, agli atti, prove idonee ad affermarne la responsabilità disciplinare.

Se da un lato risulta pacifico, anche perché ammesso dal sig. VACCARO stesso, che fu quest’ultimo a contattare il sig. BENEDETTI, al momento libero, almeno formalmente, da vincoli di tesseramento, al fine di convincerlo a tesserarsi per la società MOLASSANA BOERO A.S.D., ad avviso di questo Tribunale non risulta documentato in atti, ovvero non è stato sufficientemente comprovato che il sig. VACCARO si sia avvalso dei servigi del BENEDETTI al fine di ottenere il tesseramento delle undici atlete già tesserate per la CA DE RISSI per la MOLASSANA. Come sopra anticipato, è stato il tecnico che in via del tutto autonoma, una volta trovato l’accordo con la nuova società circa la possibilità di mettere in piedi più leve di calcio femminile, ha deciso il proprio “trasferimento”, con quasi tutto il “parco calciatrici” della CA DE RISSI, da questa Società alla MOLASSANA. Non v’è prova in atti, idonea a sostenere gli addebiti, di interessamenti o pressioni di quest’ultima società, o dei propri dirigenti, nei confronti del tecnico.

Consegue a tanto, il proscioglimento del sig. Vaccaro e della società Molassana Boero.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:

- proscioglie il sig. Giovanni Vaccaro e la società Molassana Boero ASD;

- irroga nei confronti del sig. Paolo Benedetti la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                       Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 23 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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