F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0159/TFN – SD del 27 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 18725/250pf23-24/GC/GR/ff del 31 gennaio 2024 nei confronti dei sigg.ri Antonio Bacchiani e Mauro Fattori, nonchè nei confronti della società ASD Pomezia Calcio 1957 – Reg. Prot. 146/TFN-SD
Decisione/0159/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0146/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Maurizio Lascioli – Presidente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18725/250pf2324/GC/GR/ff del 31 gennaio 2024 confronti dei sigg.ri Antonio Bacchiani e Mauro Fattori, nonché nei confronti della società ASD Pomezia Calcio 1957, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 18725/250pf23-24/GC/GR/ff del 31 gennaio 2024 nei confronti dei sigg.ri Antonio Bacchiani e Mauro Fattori, nonché nei confronti della società ASD Pomezia Calcio 1957, per rispondere:
1) il sig. Antonio Bacchiani, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e all’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Fattori, di ricoprire durante la stagione sportiva 2022-2023 il ruolo di direttore tecnico e comunque un ruolo di rilevanza tecnica in favore della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 sebbene lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società;
2) il sig. Mauro Fattori, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, all’art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2022-2023 svolto le funzioni di direttore tecnico e comunque ricoperto un ruolo di rilevanza tecnica in favore della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 sebbene lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società;
3) la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Bacchiani e Mauro Fattori così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Antonio Bacchiani e Mauro Fattori, nonché la società ASD Pomezia Calcio 1957 hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Antonio Schilirò in rappresentanza del sig. Antonio Bacchiani e della società ASD Pomezia Calcio 1957, e Paolo Rodella in rappresentanza del sig. Mauro Fattori, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Antonio Bacchiani, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Mauro Fattori, mesi 1 (uno) e giorni 25 (venticinque) di squalifica, oltre ad euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) di ammenda;
- per la società ASD Pomezia Calcio 1957, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Maurizio Lascioli
Depositato in data 27 febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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