F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0155/CSA pubblicata del 23 Febbraio 2024 – L’ Aquila 1927 S.S.d. A.r.l.
Decisione/0155/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0201/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0201/CSA/2023-2024,, proposto dalla società L' Aquila 1927 S.S.d. A.r.l. in data 01.02.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.02.2024, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Eleonora Scarfagna per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società L'Aquila 1927 S.S.d. A.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Karim Ouali, in relazione alla gara di Campionato di Serie D Girone F L'Aquila 1927 SSDARL/Campobasso F.C. del 28.01.2024 (cfr. Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere, al termine della gara, colpito con un pugno alla schiena un calciatore della squadra avversaria."
La società reclamante, anche attraverso l'esposizione orale dell'avv.to Eleonora Castagna, ha proposto una ricostruzione dell'episodio che ha dato luogo alla sanzione, tale da escludere ogni intento violento nel gesto del calciatore, il quale non avrebbe colpito l'avversario, ma avrebbe solamente cercato di spostarne il braccio proteso verso il proprio viso e, a supporto di tale ricostruzione, ha prodotto una videoregistrazione, richiedendo, in conclusione, l'annullamento della squalifica o, in via subordinata, la riduzione della stessa.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 febbraio 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La Corte, infatti, ritiene di non doversi discostare dal proprio orientamento in ordine alla rilevanza probatoria ed alla ammissibilità dei mezzi audiovisivi, già evidenziato in numerose pronunce.
Tale orientamento, che si riporta nelle sue linee essenziali, richiede una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS.
L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente nei casi previsti dall'ordinamento federale.
L’art.61 del CGS, a sua volta, dopo aver stabilito che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e, per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR.
Infine, l'art.62, comma 1, del CGS, stabilisce che nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6.
Risulta quindi che il legislatore ha voluto evitare che possano fare ingresso nel procedimento di giustizia sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.
La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria.
In considerazione di quanto esposto, la ricostruzione della società reclamante non può trovare positivo riscontro, ritenendo la Corte che, nel caso di specie, debba trovare applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, in assenza di elementi probatori certi di segno contrario, forniti dal soggetto reclamante.
Nel caso di specie, infatti, così l’arbitro testualmente dichiara: “ a fine gara si creava una mass confrontation nella quale il suddetto colpiva con un pugno alla schiena il numero 26 avversario del campobasso, non creando danni particolari alla persona lesa”.
Stante il fatto che il colpo è stato inferto con un pugno, nell’ambito di una mass confrontation con i giocatori avversari, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce