FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 344/AA del 22/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DITO FABIANO ASD RHODENSE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 302 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio Pierfrancesco DITO e Francesco FABIANO, e della società ASD RHODENSE SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PIERFRANCESCO DITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Rhodense S.S.D. a r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Francesco Fabiano non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la F.C.D. Rhodense S.S.D. a r.l. in data 31.8.2023;

FRANCESCO FABIANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio Club Milano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 31.8.2023 una richiesta di tesseramento per la F.C.D. Rhodense S.S.D. a r.l. nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la A.S.D. Calcio Club Milano;

ASD RHODENSE SSD A RL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale il sig. Antonio Pierfrancesco Dito era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Pierfrancesco DITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD RHODENSE SSD A RL, e dal Sig. Francesco FABIANO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio Pierfrancesco DITO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco FABIANO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD RHODENSE SSD A RL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it