FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 349/AA del 23/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CONDEMI ASD CITTANOVA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 655 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giovanni CONDEMI, e della società ASD CITTANOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI CONDEMI, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Cittanova Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento delle gare del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara che ha diretto alcune gare disputate dalla squadra della Cittanova Calcio e della Sambiase, nonchè più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione “Pianeta dilettanti” del 12.12.23;

ASD CITTANOVA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, per la quale il sig. Giovanni CONDEMI era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni CONDEMI, e dal Sig. Francesco De Matteis, per conto della società ASD CITTANOVA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni CONDEMI, e di € 300,00 (trecentoa/00) di ammenda per la società ASD CITTANOVA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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