FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 351/AA del 23/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CESCHIN FC ARZIGNANO VALCHIAMPO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Vittorio CESCHIN, e della società FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO CESCHIN, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società FC Arzignano Valchiampo S.r.l., in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corpo di una segnalazione trasmessa in data 22.10.2023 alla Procura Federale, riferendosi alla terna arbitrale della gara A.C. Trento 1921 - F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l. disputata il 22.10.2023 e valevole per il campionato nazionale Under 15, formulato espressioni offensive nei confronti della classe arbitrale;

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Vittorio Ceschin all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio CESCHIN e dal Sig. Lino Chilese, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.r.l.; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Vittorio Ceschin, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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