FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 352/AA del 26/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHERSICOLA CONDOLO PETROSINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 216 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo CHERSICOLA, Simone CONDOLO e Alberto PETROSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO CHERSICOLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo “15^ Torneo solidale interfrazionale di calcio a 7”, organizzato dall’associazione “Chei Di Culugne” e svoltosi nei giorni 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 presso il campo sportivo di Colugna – Tavagnacco, in assenza del necessario nulla osta della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il torneo, poi, è risultato non autorizzato dalla FIGC;

SIMONE CONDOLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere partecipato al torneo di calcio a 6 “Torneo dei bar di Tricesimo”, organizzato dall’associazione “EMM3 eventi” e svoltosi dal 20 giugno 2023 all’1 luglio 2023 presso il campo sportivo di Tricesimo (UD), in assenza del necessario nulla osta della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il torneo, poi, è risultato non autorizzato dalla FIGC;

ALBERTO PETROSINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere partecipato al torneo “15^ Torneo solidale interfrazionale di calcio a7”, organizzato dall’associazione “Chei Di Culugne” e svoltosi nei giorni 20, 21, 22 e 24 giugno 2023 presso il campo sportivo di Colugna – Tavagnacco, in assenza del necessario nulla osta della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il torneo, poi, è risultato non autorizzato dalla FIGC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo CHERSICOLA, Simone CONDOLO e Alberto PETROSINO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Lorenzo CHERSICOLA, 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Simone CONDOLO, e di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alberto PETROSINO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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