FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 354/AA del 29/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LOSITO ASD BORGOROSSO MOLFETTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Michele LOSITO, e della società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE LOSITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Borgorosso Molfetta, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Borgorosso Molfetta – Nuova Spinazzola del 28.1.2024 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, a mezzo di tre “post” pubblicati in pari data sulla “pagina” della società denominata “ASD Borgorosso Molfetta” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro e degli assistenti arbitrali dell’incontro sopra indicato con pubblicazione di tre fotografie riproducenti un’azione di gioco della gara;

A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti, descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il sig. Michele Losito;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele LOSITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele LOSITO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it