FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 358/AA del 29/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SPAGNA SSD ARL CIVITANOVESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano SPAGNA, e della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SPAGNA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara LMV Urbino Calcio - Civitanovese del 17.1.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Marche, a mezzo di una “storia” pubblicata sul proprio profilo personale del social network “facebook”, il cui contenuto è stato riportato anche in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online “youtvrs.it” in data 18.1.2024, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Spagna; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SPAGNA e dalla Sig.ra Laura MARSILI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Stefano SPAGNA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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