F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0169/TFN – SD del 7 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 18792/274pf23-24/GC/GR/ff del 31 gennaio 2024 nei confronti del sig. Volante Francesco e della società ASD ISM Gradisca – Reg. Prot. 148/TFN-SD

Decisione/0169/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0148/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Maurizio Lascioli – Presidente

Valentina Aragona - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 27 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18792/274pf23-24/GC/GR/ff del 31 gennaio 2024 nei confronti del sig. Francesco Volante e della società ASD ISM Gradisca, la seguente

DISPOSITIVO

Il deferimento

Con atto del 31 gennaio 2024, la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Volante Francesco, Allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD I.S.M. Gradisca in qualità di dirigente, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver fatto svolgere in data 26 settembre 2023, un allenamento, nell’impianto sportivo del Gradisca, al giovane calciatore Faye Issa, già tesserato dal 24 agosto 2023 per la società A.S.D. U. Fincantieri Monfalcone, in assenza del necessario “nulla osta” da parte di quest’ultima, e comunque senza porre in essere idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra compagnia;

- la società ASD I.S.M. Gradisca, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni poste in essere dal sig. Volante Francesco, Allenatore UEFA B, tesserato per la stessa in qualità di dirigente.

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 274 pf 23-24, avente ad oggetto: “Presunta attività di proselitismo del tecnico Francesco Volante - UEFA B cod.39.302 - finalizzata al tesseramento di un calciatore della società ASD UF Monfalcone in favore della società ASD ISM Gradisca”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: fogli censimento stagione sportiva 2023-2024 A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE; fogli censimento stagione sportiva 2023-2024 ASD I.S.M. GRADISCA; posizione tesseramento FAYE Issa, calciatore tesserato con l’A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE; posizione tesseramento VOLANTE Francesco, tecnico UEFA B, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 con l’A.S.D. I.S.M. GRADISCA; copia richieste convocazioni tesserati A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE; copia richiesta convocazione FORTE Stefano Presidente A.S.D. I.S.M. GRADISCA. La Procura ha, altresì, proceduto con le seguenti audizioni: audizione del giorno 30 ottobre 2023 di PETEAN Luca, in qualità di allenatore A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE; audizione del giorno 8 novembre 2023 di FAYE Issa, in qualità di calciatore A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE; audizione del giorno 8 novembre 2023 di GUEYE Adij Rokhaya, in qualità di madre del minore FAYE Issa, calciatore della A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE; audizione del giorno 10 novembre 2023 di LUGLI Rodolfo, in qualità di Presidente A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE; audizione del giorno 14 novembre 2023 di FORTE Stefano, in qualità di Presidente A.S.D. I.S.M. GRADISCA.

All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.

Successivamente, in data 9.1.2024 è stato, altresì, ascoltato in audizione anche il sig. Volante.

In data 31 gennaio 2024, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento n. Prot. 18792/274pf23-24/GC/GR/ff, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per la trattazione per il giorno 27.2.2024

La fase predibattimentale

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione

Il dibattimento

All’udienza del 27 febbraio 2024 è comparso l’Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza delle parti deferite.

L’Avv. Maurizio Gentile si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Francesco Volante mesi 3 di squalifica;

- Per la società ASD ISM Gradisca 200,00 (duecento) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene accertata la responsabilità dei deferiti.

L’indagine in oggetto trae origine dalla segnalazione del 28 settembre 2023 a firma del Coordinatore Federale Regionale della F.I.G.C. del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli-Venezia Giulia, sig. Giovanni Messina, il quale, con la suddetta missiva a mezzo mail, trasmetteva alla Procura Federale una segnalazione datata 28 settembre 2023, inviatagli dal tecnico Luca Petean dell’ASD UF Monfalcone, nella quale si segnalava il comportamento del sig. Francesco Volante, allenatore UEFA B tesserato per l’ASD ISM Gradisca, il quale avrebbe fatto partecipare ad un allenamento a Gradisca d’Isonzo (GO), un giovane calciatore già tesserato per la stagione sportiva 2023-2024, con l’U. Fincantieri Monfalcone.

L’attività istruttoria svolta in fase di indagine ha consentito di accertare la veridicità di quanto segnalato.

È emerso, infatti, dalle audizioni sia del calciatore Issa Faye sia della madre dello stesso, come vi siano effettivamente stati dei contatti con l’odierno deferito finalizzati allo svolgimento di un allenamento con la società presso la quale il sig. Volante è tesserato come dirigente.

Particolarmente rilevanti risultano le stesse dichiarazione del sig. Volante, il quale in sede di audizione ammetteva la circostanza di aver fatto svolgere l’allenamento al giovane calciatore Faye Issa, seppur lo stesso fosse già tesserato per l’U.F.M Fincantieri Monfalcone, affermando di ignorare tale circostanza e di aver agito in buona fede, con attività sempre finalizzata allo spirito di integrazione di giovani calciatori di diverse nazionalità presenti sul territorio locale.

Sul punto, non può accogliersi la tesi relativa alla mancata consapevolezza dell’allenatore circa il tesseramento già in essere del calciatore, essendo tale circostanza smentita dal minore, il quale in sede di audizione affermava “Lo conosco perché un giorno mentre mi trovavo al parco giochi "Area Verde" di Monfalcone, mi si avvicinava e mi chiedeva il numero di telefono di mia mamma. Nella circostanza mi chiedeva se ero già tesserato e se ero disponibile ad effettuare un provino“ e dallo stesso Volante, il quale ha dichiarato di aver appreso ad un certo punto che il ragazzo era già tesserato: “il padre del minore mi assicurava che una volta rientrato in Italia sarebbe andato presso la sede dell’U.F.M Monfalcone per l’annullamento del tesseramento“.

Deve ritenersi, quindi, provata la responsabilità del sig. Volante per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico. Quest’ultima norma, in particolare, impedisce ai tecnici di trattare direttamente e indirettamente o svolgere attività collegate al trasferimento e al collocamento dei calciatori.

Non risulta configurarsi, invece, nel caso di specie, la diversa violazione contestata dell’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Tale disposizione, infatti, impedisce lo svolgimento di attività relative al trasferimento, alla cessione o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che ciò avvenga nell’interesse della propria società. Ebbene, nel caso di specie, l’attività del sig. Volante è stata svolta proprio nell’interesse della società per la quale lo stesso è tesserato come dirigente. Non può ritenersi, quindi, che l’odierno deferito abbia violato detta disposizione.

Dalla responsabilità del sig. Volante ne discende la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, co. 2, C.G.S.

Sotto il profilo sanzionatorio, si ritiene di ridurre la sanzione richiesta dalla Procura tanto nei confronti dell’allenatore quanto nei confronti della società, valorizzando, con riferimento al primo, la circostanza che, come detto, non possa trovare applicazione al caso di specie l’art. 32 C.G.S. e, quindi, il minimo edittale indicato nel medesimo articolo. La sanzione va, quindi, proporzionata all’unico episodio contestato, rimasto senza seguito. Per quanto concerne la posizione della ASD ISM Gradisca, deve tenersi conto del fatto che dalle indagini è emerso come il Presidente della società odierna deferita, appreso dell’allenamento effettuato dal minore e del suo tesseramento con altra società, abbia immediatamente contattato l’allenatore invitandolo a bloccare ogni contatto con il calciatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Francesco Volante, giorni 15 (quindici) di squalifica;

- per la società ASD ISM Gradisca, euro 100,00 (cento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                   Maurizio Lascioli

 

Depositato in data 7 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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