F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN-SVE del 07 Marzo 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Fabio Busetto – Reg. Prot. 18/TFN-SVE

Decisione/0022/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0018/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Cristina Fanetti – Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 marzo 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. d), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) contro il calciatore Fabio Busetto (4031191) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. 42bis/2023-24) pubblicata sul CU n. 274 del 6 febbraio 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 23 ottobre 2023 il calciatore Fabio Busetto adiva la Commissione Accordi Economici per chiedere la condanna della ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento della somma di 4.322,25, a titolo di compenso residuo dovuto in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2022/2023.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale CAE 42 BIS/2023-24 del 06.02.2024 la Commissione Accordi Economici, verificata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione del sodalizio, accoglieva il ricorso del calciatore e conseguentemente condannava l’ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento dell’importo di 4.322,25 oltre interessi da corrispondersi nel rispetto della vigente legislazione fiscale.

Con reclamo del 13 febbraio 2024 l’ASD Vastese Calcio 1902 ha impugnato tempestivamente la decisione della Commissione Accordi Economici, per chiederne la riforma.

A fondamento del gravame la reclamante sostiene, preliminarmente, di essere stata gestita in un clima di abbandono dirigenziale che, oltre ad aver visto il mutamento dei vertici dirigenziali, l’avrebbe addirittura portata a non costituirsi nei numerosi giudizi celebrati dinanzi alla CAE.

Nel merito, l’ASD Vastese Calcio 1902 contesta al calciatore la sospensione immotivata dell’attività agonistica per il periodo dal 15 maggio 2023 al 30 giugno 2023 e, quindi, come previsto dall’art. 9 dell’accordo economico, la somma dovuta deve essere ridotta nella misura di 2.662,50.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, precisando che l’avvicendamento dei vertici societari sarebbe avvenuto a distanza di due mesi dalla notifica del ricorso di primo grado e quindi il sodalizio avrebbe potuto formalizzare la costituzione entro i termini di regolamento.

Per quanto attiene l’inadempimento, il calciatore precisa di essere stato, unitamente ad altri tesserati, a disposizione del sodalizio anche all’indomani della disputa dello spareggio dei play out e di essere stato nell’impossibilità di allenarsi, poiché l’impianto sportivo era chiuso, lo staff tecnico e medico risultava assente e gli era stato anche negato l’abbigliamento per l’allenamento.

Alla riunione del 5 marzo 2024, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso all’esito della camera di consiglio.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Ritiene questo Tribunale che la tesi del cambio dei vertici societari non costituisca un valido motivo per contestare il diritto al compenso del tesserato che, nello svolgimento delle proprie mansioni, ha anche fatto legittimo affidamento alla riferibilità dell’accordo economico sottoscritto tra le parti.

Per quanto attiene l’eccezione di inadempimento per sospensione dell’attività agonistica per il periodo dal 15 maggio 2023 al 30 giugno 2023, come confermano i precedenti di questo Tribunale in merito allo stesso sodalizio (cfr. decisioni n. 16 TFN-SVE 2023/2024; n. 19 TFN-SVE 2023/2024), si deve evidenziare che l’articolo 9 dell’accordo prevede la proporzionale riduzione dell’importo concordato in caso di mancata partecipazione del calciatore agli allenamenti e all’attività agonistica per causa a lui imputabile.

Non essendo stata fornita alcuna prova dell’inadempimento del calciatore, l’eccezione risulta infondata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 nei confronti del calciatore Fabio Busetto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Condanna la reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Fabio Busetto, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 55 CGS, oltre oneri se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                          Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 7 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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