F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0165/CSA pubblicata del 6 Marzo 2024 – ASD POL. Afragolese 1944
Decisione/0165/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0209/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0209/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD POL. Afragolese 1944 in data 09.02.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 84 del 01.02.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.02.2024, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Giuseppe Chiacchio per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD POL. Afragolese 1944 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Ferreira Da Silva Fonseca Reginaldo in relazione alla gara di Campionato di Serie D Girone I, in relazione alla gara Pol Afragolese 1944/F.C. Trapani del 31.01.2024, (cfr. Com. Uff. n. 84 del del 01.02.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. Ferreira Da Silva Fonseca Reginaldo la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara".
Sostiene la società reclamante, anche mediante l'intervento in udienza dell'avv. Giuseppe Cacchio, che dall’esame degli atti ufficiali e dall’esame dell’effettivo comportamento posto in essere dal calciatore risulterebbe la palese eccessività e "spropositatezza" della sanzione comminata a quest'ultimo, dovendosi qualificare, a parere della stessa, l’atteggiamento ascrivibile al calciatore in questione come meramente irrispettoso, essendosi concretato in una scomposta manifestazione di dissenso.
Ritiene inoltre la stessa società, che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto alcune circostanze attenuanti, quali lo stato di grande tensione caratterizzante quel frangente di una gara di estrema importanza per la società reclamante e l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore, il quale, al termine della gara, si sarebbe scusato con il direttore di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 febbraio 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta: "Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara."
La Corte rileva che la distinzione proposta dalla reclamante tra comportamento irrispettoso e comportamento irriguardoso non trova riscontro nel dettato normativo (art. 36 CGS) e che, in applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., deve essere attribuito valore di “piena prova” alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti per quanto concerne i fatti accaduti in campo ed il comportamento dei tesserati, in assenza di univoci elementi probatori di segno contrario, forniti dal soggetto reclamante.
Cionondimeno, per avere il calciatore rivolto all'arbitro prontamente le proprie scuse ed aver riconosciuto le proprie responsabilità per l'accaduto, deve essere riconosciuta al calciatore la circostanza attenuante di cui al comma 2 dell'art.13 CGS.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce