F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0167/CSA pubblicata del 8 Marzo 2024 – Sig. Angelo Vernucci

Decisione/0167/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0218/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0218/CSA/2023-2024, proposto dal Sig. Angelo Vernucci, in data 14.02.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 86 del 06.02.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.02.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Andrea

Scalco per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Angelo Vernucci ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore, Angelo Vernucci, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 86 del 6 febbraio 2024, in relazione alla gara Monte Prodeco SSD ARL/CAMPODARSEGO del 3.2.2024, valevole per il campionato di Serie D.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per essere entrato sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.

L’allenatore reclamante non contesta il fatto ma ritiene che abbia posto in essere una condotta non volontaria e offensiva.

Il sig. Angelo Vernucci, precisa ancora, che l’arbitro ha interpretato in modo errato i fatti e valutato detti fatti con una eccessiva severità.

Indica diverse decisioni dalle quali si evincerebbe una valutazione spropositata rispetto a quanto deciso in situazioni analoghe.

Conclusivamente il reclamante chiede l’annullamento della squalifica inflittagli di quattro giornate effettive di gara o, in subordine la riduzione della stessa.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv. Andrea Scalco per il reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

In via preliminare, si deve puntualizzare che il reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene di aver posto in essere una condotta diversa da quella contestata e riportata nel referto arbitrale.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Per essere entrato sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale”. Ad integrazione, l’assistente n. 1 dell’arbitro, sig. Andrea Colitti, riferisce: “al 47° del secondo tempo segnalavo all’Ae di adottare il provvedimento disciplinare di espulsione nei confronti dell’allenatore della squadra di casa Monte Prodeco, Vernucci Angelo, poichè rivolgeva  insulti alla terna arbitrale in seguito ad una decisione a suo sfavore. Il tutto accompagnato da gestualità plateale”. Con nota del 5 febbraio 2024, il medesimo assistente, sig. Andrea Colitti, completava il referto, precisando: “In qualità di assistente AA1, al 47°, 2 tempo, in seguito ad una decisione della terna arbitrale a favore della squadra ospite, udivo le seguenti frasi da parte del sig.Vernucci Angelo (allenatore del Monte Prodeco): “Che cazzo state facendo!!; Siete in due e non vedete un cazzo!”. Il tutto accompagnato da movenze e gestualità plateali, portandosi a ridosso della linea laterale vicino all’area tecnica di competenza.”

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore Angelo Vernucci.

Tuttavia, dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dalla valutazione della condotta tenuta dall’allenatore Angelo Vernucci, la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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