F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0096/CFA pubblicata il 11 Marzo 2024 (motivazioni) – Procura Federale/S.P.A.L. Srl/Andrea Brunello

 

Decisione/0096/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0091/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0092/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0093/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Luca Cestaro – Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

- sul reclamo numero 0091/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 7.02.2024;

- sul reclamo n. 0092/CFA/2023-2024 proposto dalla società S.P.A.L. Srl, in persona del legale rappresentante protempore, dott. Corrado Di Taranto, nel suo ruolo di Direttore generale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Claudia Renzulli in data 7.02.2024;

- sul reclamo n. 0093/CFA/2023-2024 proposto da Andrea Brunello, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierluigi Vossi in data 8.02.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare n. 148 del 2 febbraio 2024 e relativa al deferimento prot. 16084/115pf23-24/GC/GR/ff a carico dei sigg.ri Andrea Brunello, Daniele Corontini, Andrea Pirrera e Nicola Marchesi, nonché della società S.P.A.L. s.r.l.;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all’udienza del 4 aprile 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi l’Avv. Mario Capolupo per la Procura federale, l'Avv. Luciano Ruggiero Malagnini per la società S.P.A.L. S.r.l., l’Avv. Chiara Lupattelli, in sostituzione dell’Avv. Pierluigi Vossi, per il sig. Andrea Brunello, l'Avv. Claudia Renzulli per i sigg.ri Andrea Pirrera e Daniele Corontini.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In relazione alle vicende oggetto di esame si rappresenta quanto segue.

1.1.Con reclamo depositato presso la segreteria della CFA in data 7 febbraio 2024, rubricato al n. 91/CFA/2023-24, la Procura federale ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale Sezione disciplinare n. 0148/TFNSD – 2023-2024, depositata in data 2 febbraio 2024, relativa al deferimento prot. 16084/115pf23- 24/GC/GR/ff a carico dei sigg.ri Andrea Brunello, Daniele Corontini, Andrea Pirrera e Nicola Marchesi, nonché della società S.P.A.L. s.r.l., nelle parti in cui ha prosciolto i sigg.ri Daniele Corontini e Andrea Pirrera e ha determinato il trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti del sig. Andrea Brunello e della società S.P.A.L. s.r.l.

1.2. Con reclamo depositato presso la segreteria della CFA in data 8 febbraio 2024, rubricato al n. 92/CFA/2023-24, la S.P.A.L. s.r.l. ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della medesima decisione del Tribunale federale nazionale Sezione disciplinare n. 0148/TFNSD – 2023-2024, nelle parti recanti a carico della Società sportiva l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di 4.000,00 (euro quattromila//00), per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico e a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli atti ed ai comportamenti posti in essere dai tesserati Andrea Brunello (collaboratore tecnico), Daniele Corontini (collaboratore tecnico), Nicola Marchesi (segretario del settore giovanile) e Andrea Pirrera (collaboratore tecnico).

1.3. Con reclamo depositato presso la segreteria della CFA in data 8 febbraio 2024, rubricato al n. 93/CFA/2023-24, il sig. Andrea Brunello ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della medesima decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0148/TFNSD – 2023-2024, nelle parti recanti a suo carico la sanzione di mesi 5 (cinque) di squalifica.,

2. La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite trae origine dai fatti seguenti.

Con esposto 27 giugno 2023, corredato da documentazione, il sig. Claudio Rapacioli, Presidente dell’Associazione italiana preparatori portieri calcio, segnalava che il sig. Andrea Brunello, pur essendo sprovvisto dell’abilitazione di “Allenatore dei Portieri”, aveva svolto nella gara Spal – Parma del 13 maggio 2023 del campionato di serie B l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della S.P.A.L. s.r.l. Nell’esposto veniva, altresì, segnalato che la società S.P.A.L. s.r.l. aveva impiegato, nella stagione sportiva 2022 – 2023, come allenatori dei portieri delle squadre del Settore giovanile, persone prive delle necessarie abilitazioni e segnatamente: il sig. Andrea Brunello, preparatore dei portieri della squadra U19; il sig. Daniele Corontini, preparatore dei portieri della squadra U16; il sig. Fabio Bretta, preparatore dei portieri della squadra U13; il sig. Samuel De Meo, preparatore dei portieri della squadra U11 e il sig. Andrea Pirrera, preparatore dei portieri delle squadre U10 e U9.

L’esposto dava avvio al procedimento iscritto nel registro della Procura federale in data 11 maggio 2023 al n. 115 pf22-23, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine la conduzione tecnica della società S.P.A.L. s.r.l.”. Nel corso delle indagini la Procura acquisiva vari documenti e procedeva alle audizioni di numerosi soggetti tesserati per la S.P.A.L. s.r.l. Dall’esame delle risultanze istruttorie, l’organo inquirente rilevava che nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023:

- il sig. Andrea Brunello ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2022 - 2023, disputate a far data dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato, nonché della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 – 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- il sig. Samuel Di Meo ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U18 della società S.P.A.L. s.r.l., sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- il sig. Daniele Corontini ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società S.P.A.L. s.r.l., sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- il sig. Fabio Bretta ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U13 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- il sig. Andrea Pirrera ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U10 della società S.P.A.L. s.r.l., sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri.

Gli esiti dell’attività inquirente hanno, infine, evidenziato che, nella stagione sportiva 2022 – 2023, la rappresentanza legale della S.P.A.L. s.r.l. risultava conferita al direttore generale della società, sig. Andrea Gazzoli, e che la contrattualizzazione dei predetti tesserati era stata posta in essere dal sig. Nicola Marchesi, all’epoca dei fatti segretario del settore giovanile della S.P.A.L. s.r.l.

La Procura federale, dopo aver dato atto che i sig.ri Andrea Gazzoli, Fabio Bretta e Samuel Di Meo avevano convenuto l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, reputava che i fatti sopra riportati evidenziassero comportamenti in violazione della normativa federale e che le condotte riconducibili ai sigg.ri Andrea Gazzoli (direttore generale e legale rappresentante), Nicola Marchesi (segretario del settore giovanile), Fabio Bretta (dirigente) e ai collaboratori tecnici Andrea Brunello, Daniele Corontini, Samuel Di Meo e Andrea Pirrera, integrassero ipotesi di responsabilità diretta e oggettiva della S.P.A.L. s.r.l., ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva.

Di conseguenza, previa rituale comunicazione di chiusura indagini, deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:

I) il sig. Andrea Brunello, allenatore di base, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti:

per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ha), del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto, in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2022 - 2023, disputate a far data dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato, l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società S.P.A.L. s.r.l. nonché la medesima attività di allenatore dei portieri della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 – 2023 sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e fosse privo della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

II) il sig. Daniele Corontini, allenatore di base, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti:

per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e fosse privo della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

III) il sig. Andrea Pirrera, allenatore di giovani calciatori, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti:

per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U10 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e fosse privo della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

IV) il sig. Nicola Marchesi, segretario del settore giovanile della società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, per rispondere:

i) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 39, comma 1, lett. Ha) del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Andrea Brunello, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 - 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea Brunello fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

ii) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di giovani calciatori, sig. Samuel Di Meo dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U18 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Samuel Di Meo fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

iii) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Daniele Corontini, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò sebbene il sig. Daniele Corontini fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

iv) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di giovani calciatori, sig. Andrea Pirrera, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U10 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea Pirrera fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

v) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 16, 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte del sig. Fabio Bretta dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U13 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Fabio Bretta fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse né iscritto all’albo del settore tecnico della FIGC, né, comunque, in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

V) la società S.P.A.L. s.r.l. per rispondere:

a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli atti ed ai comportamenti posti in essere dai propri tesserati Andrea Brunello (collaboratore tecnico), Daniele Corontini (collaboratore tecnico), Nicola Marchesi (segretario del settore giovanile) e Andrea Pirrera (collaboratore tecnico), come sopra descritti;

b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, dei seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Gazzoli, all’epoca dei fatti, direttore generale e legale rappresentante della società, come di seguito descritti:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ha) del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Andrea Brunello, dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società S.P.A.L. s.r.l., in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2022 - 2023, disputate a far data dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato e della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 - 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea Brunello fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di giovani calciatori, sig. Samuel Di Meo dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U18 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Samuel Di Meo fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Daniele Corontini, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Daniele Corontini fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di giovani calciatori, sig. Andrea Pirrera, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U10 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea Pirrera fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 16, 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e comunque per non impedito lo svolgimento da parte del sig. Fabio Bretta dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U13 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Fabio Bretta fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse né iscritto all’albo del settore tecnico della FIGC, né, comunque, in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

c) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, dei seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Samuel Di Meo, allenatore di giovani calciatori, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, come di seguito descritti:

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U18 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

d) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, dei seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Bretta, dirigente tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, come di seguito descritti:

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, 27, commi 1 e 2, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U13 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri.

All’udienza del 23 gennaio 2024 avanti la Sezione disciplinare del TFN comparivano i rappresentanti della Procura federale e delle parti deferite che, richiamandosi agli scritti, concludevano come in atti.

2.1 Il procedimento dinanzi al Tribunale federale nazionale si concludeva in data 2 febbraio 2024 con il deposito della decisione che proscioglieva dagli addebiti i sigg.ri Daniele Corontini, Andrea Pirrera e Nicola Marchesi e irrogava al sig. Andrea Brunello mesi cinque di squalifica e alla SPAL s.r.l. euro quattromila di ammenda.

Il giudice di prime cure assumeva a fondamento del proscioglimento quali norme di riferimento il Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.07.2022 per la stagione sportiva 2022/2023 del Settore tecnico della FIGC, con riferimento alla Lega nazionale Professionisti, serie B, e il Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27.04.2022 (Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 – TITOLO III – Criteri Organizzativi). A parere del TFN detti provvedimenti prevedono l’obbligo di tesserare un preparatore dei portieri solo per la prima squadra, con la conseguenza che analogo obbligo doveva ritenersi insussistente sia per le squadre “primavera 1, 2, 3 e 4” che per tutte le altre squadre del settore giovanile.

Quanto, invece, alla situazione del sig. Brunello giudicava integrata la violazione dell’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ha), del Regolamento del Settore tecnico, per avere lo stesso, benché privo della specifica abilitazione prescritta per la prima squadra, effettivamente svolto in maniera autonoma attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società S.P.A.L. s.r.l., nel corso di diverse sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B.

Dalla sussistenza di tale violazione, riconducibile alla condotta del Brunello che agiva nell’ambito organizzativo della S.P.A.L. s.r.l., la decisione traeva argomento - ex art. 6 comma 2 del CGS - per affermare la responsabilità oggettiva della Società sportiva, indipendentemente da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta societaria nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza diretto a carico della Società, che condannava al pagamento di un’ammenda in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura, in ragione da un lato dell’assenza di norme che prescrivono la necessità di una specifica abilitazione per allenare i portieri per le squadre diverse dalla prima squadra e dall’altro del ridimensionamento dell’ipotesi accusatoria ad un solo addebito e a un solo soggetto.

3. Avverso la suindicata decisione sono diretti i reclami in epigrafe.

3.1 Il reclamo n.91 della Procura federale espone i motivi seguenti:

3.1.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Hc) e hd) del Regolamento del Settore tecnico, nonche’ violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Si assume che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale federale nazionale, i parametri normativi da prendere in considerazione per i fini che qui rilevano vanno rinvenuti esclusivamente negli articoli 23, commi 1 e 2, delle NOIF e negli artt. 16, 27, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Hc) e Hd) del Regolamento del Settore tecnico.

Secondo la prospettazione della reclamante, dall’esame di tali norme si evince con certezza che, secondo l’ordinamento federale, debba intendersi riservata ai soli tecnici in possesso della prescritta abilitazione la “preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega nazionale Professionisti Serie A, alla Lega nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”.

Nella fattispecie, prosegue la Procura federale, è affatto pacifico che i collaboratori tecnici Corontino e Pirrera fossero sprovvisti dell’abilitazione di “allenatore dei portieri”, di “UEFA GK A” o di “Allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile” e avessero nondimeno esercitato attività di preparazione e allenamento dei portieri rispettivamente delle squadre U17 e U10.

Con specifico riferimento alle norme in base alle quali il TFN ha giudicato infondato il deferimento, nel reclamo si osserva:

- quanto al Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.07.2022 per la stagione sportiva 2022/2023 del Settore tecnico della FIGC, che l’utilizzo, solo in relazione alle squadre di Serie A e di Serie B, della locuzione “Allenatore dei portieri (obbligatorio)”, e l’impiego, invece, in relazione alle squadre “Primavera 1, 2, 3, e 4”, Lega nazionale Dilettanti e del Settore giovanile e scolastico, della diversa locuzione “Allenatore dei portieri” senza ripetere l’espressione “obbligatorio”, non può in alcun modo essere interpretato, alla luce della finalità dichiarata del citato documento, né come una limitazione dell’obbligo di procedere al tesseramento degli allenatori dei portieri soltanto per le squadre di Serie A o di Serie B, né come un’autorizzazione implicita all’impiego, nell’attività di preparazione dei portieri di tutte le squadre iscritte ai campionati Primavera o ai campionati non professionistici, di personale sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore tecnico.

Difatti, a parere della reclamante, aderire alla tesi seguita dal TFN implica non solo ammettere che il Settore tecnico avrebbe travalicato i compiti e le funzioni ad esso attributi dall’articolo 1 del Regolamento del medesimo Settore, impartendo delle indicazioni manifestamente incompatibili con l’ordinamento federale, ma anche contraddire le disposizioni contenute nel medesimo Comunicato, che prevede, in relazione alle squadre del campionato Primavera 1, 2, 3 e 4, una specifica deroga per l’Allenatore dei portieri destinata a venir meno in caso di mancata partecipazione al Corso GKB o di ritiro dallo stesso e stabilisce espressamente l’obbligo delle società “che svolgono attività di Settore giovanile o di base”, di tesserare almeno “un allenatore dei portieri o allenatore dei portieri dilettanti e di Settore giovanile GKB o GKA”;

- quanto alle previsioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27.04.2022 (Sistema licenze nazionali 2022/2023 – Serie B – TITOLO III – Criteri Organizzativi), si osserva che il predetto Comunicato Ufficiale indica gli adempimenti minimi, necessari ai fini del rilascio della Licenza nazionale occorrente per la partecipazione al Campionato di Serie B stagione sportiva 2022/2023, ma non escludono l’effettuazione di tesseramenti ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente richiesti, né soprattutto consentono di poter utilizzare, per la preparazione dei portieri, tecnici provvisti della necessaria abilitazione.

Si assume, inoltre, che la decisione impugnata ha del tutto omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto che i predetti documenti escludessero “implicitamente” l’obbligo di utilizzare tecnici appositamente abilitati per lo svolgimento dell’attività di preparatori dei portieri nelle squadre militanti in campionati diversi da quelli “professionistici”, limitandosi ad un’acritica condivisione delle argomentazioni svolte sul punto dagli odierni reclamati.

3.1.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 26 -bis, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. h) del Regolamento del Settore tecnico, nonché violazione dell’art. 6, comma 2, del codice di giustizia sportiva.

Si deduce l’erroneità della decisione anche nella parte in cui ha escluso la responsabilità del sig. Andrea Brunello relativamente al pacifico svolgimento dell’attività di allenatore dei portieri della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 – 2023. Al riguardo la reclamante richiama il contenuto dell’art. 26 (rubricato “Allenatore dei portieri”), primo e secondo comma, del Regolamento del Settore tecnico, del successivo art. 26 – ter (rubricato “UEFA GKB”) e dell’art. 39, comma 1, del medesimo Regolamento, alla lettera H, in forza dei quali l’attività di allenatore dei portieri delle squadre iscritte al campionato Primavera 1, 2, 3 e 4, può essere legittimamente svolta soltanto dai tecnici muniti delle abilitazioni previste dalle sopra menzionate disposizioni.

La decisione del TFN è censurata anche per aver irrogato al sig. Brunello e alla Società di appartenenza, sanzioni più miti rispetto a quelle proposte dalla Procura, da ritenere eque e proporzionate in ragione del numero, della gravità e della reiterazione dei comportamenti illeciti posti in essere da detti soggetti durante la stagione sportiva 2022 – 2023.

Tanto premesso il reclamo chiede, in parziale riforma della decisione impugnata, che la Corte disponga l’accoglimento integrale del deferimento della Procura federale con l’irrogazione, così come richiesto nel corso del procedimento di primo grado, delle sanzioni della squalifica per 6 (sei) mesi nei confronti del sig. Andrea Brunello, della squalifica per 4 (quattro) mesi nei confronti del sig. Daniele Corontini, della squalifica per 4 (quattro) mesi nei confronti del sig. Andrea Pirrera e dell’ammenda di euro 6.000 (seimila) nei confronti della società S.P.A.L. s.r.l..

3.1.3. In data 22 febbraio 2024, il sig. Andrea Brunello, con il patrocinio dell’avv. Pierluigi Vossi, depositava memoria difensiva di controdeduzioni al reclamo, sostenendone l’infondatezza per l’errata interpretazione data dalla Procura federale alla ratio sottesa al combinato disposto delle invocate norme endofederali e chiedendone il rigetto.

Sostiene la parte che l’assenza in capo a un Tecnico di un’abilitazione ad allenatore dei portieri UEFA GK A, UEFA GK B, Portieri dilettanti e di Settore giovanile, osta al tesseramento per squadre FIGC partecipanti a Campionati in cui è prevista l’obbligatorietà di tale qualifica, ma non impedisce la preparazione dei portieri di squadre di Società appartenenti alla LND e di squadre giovanili.

Nel Campionato di Lega PRO dell’annata 2022-23, nonostante quanto ribadito più volte dalla Procura federale, l’art. 39, c. 1, lett. Hc) e Hd) non ha previsto che la preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla LND e di squadre giovanili debba intendersi riservata ai soli tecnici in possesso di specifica abilitazione.

Difatti, come reso palese dalla lettura della norma, l’art. 39, c. 1, lett.  Hc) e Hd) richiede soltanto che le società “che svolgono attività di settore giovanile o di base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27 Regolamento S.T.”, e tale obbligo è stato osservato dalla Spal S.r.l. con il tesseramento del Mister Mattia Cortesi, titolare di tale qualifica. Correttamente, quindi, il TFN ha prosciolto dalle accuse il collaboratore tecnico Brunello, il quale coadiuvava il Mister Grieco, nella preparazione tecnico-tattica della squadra Primavera 2 e pure nella preparazione dei portieri.

3.1.4 In data 28 febbraio 2024, venivano depositate distinte memorie difensive nell’interesse dei sig. Daniele Corontini e Andrea Pirrera, entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Claudia Renzulli, nelle quali si deduce che il reclamo presentato dalla Procura federale è destituito di qualsivoglia fondamento.

Le parti resistenti osservano che, nel reclamo, la Procura federale si è limitata a richiamare soltanto l’introduzione del Manuale sistema licenze nazionale 2022/2023 – TITOLO III – Criteri organizzativi, di cui al C.U. n. 221/A del 27.04.2022, che reca gli adempimenti richiesti alle società per ottenere la licenza nazionale, senza esaminare le specifiche e diverse disposizioni contenute nell’articolato che non legittimano le contestazioni della Procura.

Chiedono, quindi, la conferma della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale e il proscioglimento dagli addebiti loro contestati, ovvero - in via di estremo subordine, in caso di riforma della sentenza oggi impugnata – l’irrogazione della sanzione di più lieve entità comminabile nel caso di specie.

3.2 Il reclamo n. 92 depositato in data 7 febbraio 2024 dalla S.P.A.L. s.r.l. censura la decisione assunta dal Tribunale relativamente alla posizione del Brunello che ha, di conseguenza, comportato la irrogazione della sanzione dell’ammenda di 4.000,00 a carico della Società.

3.2.1 Nel gravame si espone che le contestazioni mosse alla società sono del tutto infondate, atteso che la stessa, nel corso della stagione sportiva 2022/2023, ha sempre operato in conformità alla normativa federale.

In proposito, la società osserva che, in ottemperanza a quanto stabilito sia dal C.U. n. 33 del 13.07.2023 sia dal C.U. n. 221/A del 27.04.2022, per l’intera stagione sportiva 2022/2023 ha sempre avuto allenatori dei portieri della prima squadra regolarmente tesserati e, nello specifico: il sig. Bianchessi, con tesseramento del 19.07.2022; il sig. Chimenti, con tesseramento dell’11.10.2022 e il sig. Cortesi, con tesseramento del 09.03.2023.

La Società contesta la decisione del TFN per aver irrogato la sanzione senza aver individuato alcuna corrispondente violazione normativa, posto che nessuna norma prescrive l’obbligo di inserire in distinta l’allenatore dei portieri, né impedisce ai soggetti legittimamente inseriti in distinta di far riscaldare i portieri prima di una competizione.

Inoltre, il Tribunale ha irrogato una sanzione dell’ammenda eccessivamente gravosa, tenuto conto che, nel corso del giudizio di primo grado, tre dei quattro collaboratori deferiti sono stati prosciolti ed è stata anche derubricata la violazione contestata alla Società da articolo 6, comma 1 e 2, al solo articolo 6, comma 2. In tale quadro, osserva la reclamante, non appare proporzionata la riduzione della sanzione proposta dalla Procura da seimila a soli quattromila euro.

Con il reclamo si chiede di prosciogliere il suddetto Sodalizio da qualunque addebito, con integrale cancellazione della sanzione dell’ammenda comminata in prime cure o con congrua riduzione della stessa, in quanto eccessivamente gravosa.

3.2.2 In data 1 marzo 2024 la Procura federale ha depositato memoria difensiva di controdeduzioni al reclamo.

La resistente richiama innanzitutto il reclamo proposto dalla stessa Procura avverso il proscioglimento dei deferiti Brunello, Corontini e Pirrera, nonché l’accordo ex art. 126 del C.G.S. con cui, all’esito della comunicazione di conclusione dell’indagine relativa al presente procedimento, è stato convenuto il trattamento sanzionatorio a carico del direttore generale della società e dei tesserati Di Meo e Bretta, in relazione alle contestazioni inerenti allo svolgimento dell’attività di allenatore dei portieri in difetto delle abilitazioni necessarie.

Tanto premesso, la Procura, rievocati i contenuti delle norme di riferimento di cui all’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e agli artt. 16, 26, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Hc) e Hd) del Regolamento del Settore Tecnico, osserva

- quanto all’illegittimo svolgimento da parte del sig. Andrea Brunello dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società S.P.A.L. s.r.l. e della squadra partecipante al campionato Primavera 2, in difetto della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri, che non costituisce un’esimente o comunque un fatto suscettibile di escludere la responsabilità dell’odierna reclamante la circostanza che il sig. Brunello abbia, durante le sedute di allenamento, svolto l’attività di preparazione dei portieri insieme o congiuntamente al sig. Cortesi atteso che l’abilitazione è richiesta tanto nel caso di svolgimento dell’attività di preparazione da parte di un solo tecnico, quanto in quello di svolgimento congiunto di detta attività. Ciò vale anche per la specifica attività di riscaldamento pre – gara dei portieri, trattandosi di attività addestrativa, finalizzata a consentire ai portieri di poter svolgere nel modo migliore la prestazione sportiva in occasione della gara, che costituisce il fine ultimo dell’attività di preparazione tecnica;

quanto all’illegittimo svolgimento da parte del sig. Daniele Corontini dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 e da parte del sig. Andrea Pirrera dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U10, in difetto della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri, che le norme di riferimento, lungi dal prevedere l’obbligatorietà del tesseramento dell’allenatore dei portieri “soltanto per la prima squadra” escludendola per le altre, richiedono invece che la preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega nazionale dilettanti e di squadre giovanili (non Primavera) sia riservata ai titolari dell’abilitazione di “allenatore dei portieri”, di “UEFA GK A” o di “Allenatore dei portieri dilettanti e di Settore giovanile”. Difatti la prescritta “obbligatorietà” configura un adempimento minimo, necessario ai fini del rilascio della Licenza nazionale, ma non esclude tesseramenti ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente richiesti, né soprattutto consente di poter utilizzare, per la preparazione dei portieri, tecnici sprovvisti della necessaria abilitazione.

Con riguardo alla domanda di riduzione della sanzione irrogata alla società S.P.A.L. s.r.l., la resistente, nella denegata ipotesi in cui non fosse accolto il proprio reclamo finalizzato ad ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 6.000 a titolo di ammenda, contesta che la misura irrogata in primo grado possa ritenersi non rispettosa dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto del carattere ripetuto e pubblico della violazione commessa dal Brunello, la cui attività illecita è stata perpetrata in favore di atleti di una squadra militante nel campionato nazionale di Serie B, non solo durante le sedute di allenamento, ma anche in occasione delle partite di campionato, al cospetto di numerosi spettatori quando l’attenzione degli organi di stampa e di informazione risultava massima.

3.3 In data 8 febbraio 2024 è stato depositato il reclamo n. 93 proposto dal sig. Andrea Brunello, che espone i motivi seguenti:

3.3.1 Vizio di motivazione. travisamento della prova. Utilizzo di prova inesistente e omessa valutazione di prova esistente. Violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 44 CGS.

Si contesta la decisione nella parte in cui ha affermato la responsabilità del deferito per aver svolto in maniera autonoma, e non quale mero collaboratore, l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra. Assume, al riguardo, il reclamante che il Tribunale federale ha completamente travisato gli elementi di prova forniti dalla Procura federale, omettendo anche la valutazione e il giudizio su gran parte degli stessi.

Dalle dichiarazioni rese in sede di audizioni da numerosi tesserati della Società (e, in particolare, da Michele Sebastiani, Samuel Di Meo, Daniele Corantini, Andrea Gazzoli ed Enrico Alfonso) emergerebbe, infatti, che il Brunello, dal marzo 2023 sino alla fine del campionato, non ha mai allenato “autonomamente” i portieri della prima squadra della Spal, avendo invece solo assistito e coadiuvato nelle settimanali sedute di allenamento l’allenatore dei portieri Mattia Cortesi, in possesso di idonea abilitazione.

Nessun addebito disciplinare è pertanto ascrivibile al reclamante, atteso che le risultanze istruttorie hanno evidenziato che i portieri della prima squadra della Spal, dopo l’abbandono del precedente preparatore, Mister Chimenti, hanno avuto un nuovo allenatore abilitato, il Mister Cortesi Mattia, che li allenava al campo, durante la settimana, avvalendosi della collaborazione del Brunello.

In assenza di una specifica norma federale, che nemmeno il TFN è riuscito ad individuare, richiedente la presenza obbligatoria di un preparatore dei portieri abilitato al riscaldamento pre-gara dei portieri della prima squadra o che possa impedire a un preparatore dei portieri abilitato di avere al suo fianco un collaboratore tecnico pur se privo di abilitazione funzionale a tale mansioni, la condotta del reclamante deve essere considerata lecita ed andare esente da qualsivoglia sanzione.

3.3.2 Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 44, c. 5 CGS, per l’eccessività della sanzione inflitta a fronte della condanna per un'unica parte del capo d’incolpazione.

In subordine il reclamante osserva che il Tribunale federale ha ridimensionato l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura federale, escludendo quella afferente la presunta attività di allenatore dei portieri nel settore giovanile in assenza di abilitazione, ma riducendo di un solo mese l’addebito di squalifica richiesto dalla Procura federale, da 6 a 5 mesi, in tal modo incorrendo nella palese violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

Nel rispetto di detti principi, la sanzione avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta, tenuto conto che la stessa Procura federale aveva chiesto l’applicazione della misura di quattro mesi di squalifica a carico degli altri soggetti deferiti per uno solo dei due addebiti infondatamente contestato anche al reclamante (id est: allenare i portieri della squadra della Società SPAL partecipante al Campionato Primavera 2 S.S. 22-23) con la conseguenza che la praticata riduzione non doveva essere limitata solo ad un mese ma ai medesimi quattro.

3.3.3. In data 1 marzo 2024, la Procura federale depositava memoria difensiva di controdeduzioni.

In essa osserva che la circostanza che il sig. Brunello abbia, durante le sedute di allenamento, svolto l’attività di preparazione dei portieri insieme o congiuntamente al sig. Cortesi, non costituisce affatto una esimente o comunque un fatto suscettibile di escludere la responsabilità del reclamante, essendo l’abilitazione richiesta tanto nel caso di svolgimento dell’attività di preparazione da parte di un solo tecnico, quanto in caso di svolgimento congiunto di detta attività.

Quanto alle contestazioni riferite alla sanzione irrogata al sig. Brunello, fermo il reclamo proposto dalla stessa Procura federale e finalizzato ad ottenerne la condanna alla sanzione della squalifica per sei mesi, si deduce che la misura irrogata dal TFN è coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che con parametri equitativi.

Ciò per la considerazione che l’attività illecita è stata perpetrata in favore di atleti di una squadra militante nel campionato nazionale di Serie B, in modo palese e ripetuto non solo durante le sedute di allenamento, ma anche in occasione delle partite di campionato, alla presenza, cioè, di decine di migliaia di spettatori e quando l’attenzione degli organi di stampa e di informazione è massima.

3.4 I reclami venivano iscritti al ruolo dell’udienza odierna, dove sono comparsi l’avv. Mario Capolupo per la Procura federale, l’avv. Luciano Ruggiero Malagnini per la S.P.A.L s.r.l., l’avv. Chiara Lupattelli, in sostituzione dell’avv. Pierluigi Vossi, per il sig. Andrea Brunello e l’avv. Claudia Renzulli per i sigg.ri Corontini e Pirrera.

Nel corso della discussione le parti esponevano le rispettive difese, insistendo nelle proprie conclusioni, come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Ai sensi dell’art. 103, terzo comma, C.G.S., i reclami in esame devono essere riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, tenuto conto che gli stessi si appuntano, per ragioni diverse, avverso la medesima decisione del TFN e concernono tutti la complessa vicenda descritta nella narrazione che precede.

4.1. Il reclamo della Procura federale chiede la riforma della decisione di primo grado nelle parti in cui: a) ha giudicato insussistenti le violazioni contestate ai sigg. Corontini e Pirrera, disponendone il proscioglimento; b) ha poi escluso la responsabilità del sig. Brunello relativamente allo svolgimento dell’attività di allenatore dei portieri della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2 e, infine, c) riconosciuta sussistente l’ulteriore violazione contestata (aver svolto senza abilitazione l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra), ha irrogato le sanzioni della squalifica a carico del Brunello e dell’ammenda alla S.P.A.L. in misura minore rispetto alle richieste formulate dalla odierna reclamante nel corso del procedimento di primo grado.

Il reclamo non censura invece il proscioglimento del sig Nicola Marchesi, segretario del settore giovanile della Spal, per cui il relativo capo della decisione è divenuto definitivo.

Tanto premesso il reclamo proposto dalla Procura federale è fondato.

4.2. Il Manuale delle licenze è un atto, adottato con cadenza annuale dalla F.I.G.C., che fissa gli adempimenti legali, economicofinanziari, infrastrutturali, sportivi e organizzativi che le società calcistiche sono tenute a rispettare al fine di ottenere la licenza nazionale per l’iscrizione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C; esso, in definitiva, fissa i requisiti necessari e i precetti per l’iscrizione ai campionati sportivi professionistici, al fine di assicurarne il regolare svolgimento.

Il Sistema licenze nazionali – Lega Pro Serie B (nella quale milita la prima squadra della S.P.A.L.) vigente per la stagione sportiva 2022-23 prevede che le società, per partecipare al Campionato di Serie B, devono ottenere la licenza nazionale e a tal fine devono rispettare gli adempimenti prescritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali e ai criteri sportivi e organizzativi.

Il Titolo III, dedicato a questi ultimi, stabilisce, alla lett. A punto 2, che le società calcistiche richiedenti la licenza nazionale devono osservare numerosi adempimenti, tra i quali:

a.1) l’impegno a tesserare, entro il termine del 2 agosto 2022, un allenatore responsabile della prima squadra.

a.2) l’impegno a tesserare, entro il termine del 2 agosto 2022, un “allenatore in seconda” della prima squadra.

a.3) l’impegno a tesserare, entro il termine del 2 agosto 2022, almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra.

h) l’impegno a tesserare, entro il termine del 2 agosto 2022, un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera.

Il contenuto di queste prescrizioni è ripreso, in forma sintetica, nel Comunicato ufficiale n. 33 dichiaratamente diretto, senza alcuna pretesa innovativa, a riepilogare le disposizioni sul tesseramento dei tecnici per la stagione 2022-2023 stabilite nelle normative federali e nel Regolamento del Settore tecnico.

Detto comunicato ribadisce quindi le disposizioni in fatto di tesseramento dei tecnici e a tanto provvede con l’inserimento tra parentesi del termine “obbligatorio” per le qualifiche e le abilitazioni dei tecnici che devono necessariamente essere presenti nell’organico delle squadre che partecipano ai campionati organizzati dalle leghe professionistiche, dalle leghe nazionali dilettanti e giovanili.

Tanto può evincersi dalla lettera s) del testo normativo laddove si precisa che l’organigramma della società deve contenere almeno le figure suindicate. Ciò sta semplicemente a significare che queste non devono mancare, ma non se ne può desumere alcuna conseguenza sul diverso piano del riconoscimento formale della capacità di esercitare le attività proprie delle figure tecniche in corrispondenza delle quali non è ripetuto il termine “obbligatorio”.

In altri termini, la disciplina contenuta nel Sistema licenze nazionali reca un catalogo di adempimenti minimi necessari per la partecipazione ai campionati professionistici, ma non esaurisce il quadro della normativa federale in materia di requisiti indispensabili per l’esercizio delle attività tecniche nelle squadre militanti nei vari campionati.

A tanto soccorrono le previsioni integrative contenute nelle NOIF e nel Regolamento del settore tecnico.

Le prime, come noto, si applicano “a tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio”, ossia, più sinteticamente, a tutte le società professionistiche e dilettanti affiliate alla Federazione.

Il carattere prescrittivo delle norme organizzative non può essere revocato in dubbio.

In tal senso si esprime espressamente l’art. 23 delle NOIF, il quale stabilisce che:

“1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.

2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.”

Come reso palese dal suo tenore letterale, la norma impegna le società ad avvalersi soltanto di tecnici abilitati e ad essi impone l’osservanza di tutte le norme federali e, in particolare, di quelle contenute nel Regolamento del Settore tecnico, la cui obbligatorietà è – come visto - sancita in modo esplicito dal citato art. 23.

Il Regolamento tecnico è lo strumento normativo deputato a disciplinare il ruolo, la qualificazione e l’inquadramento dei tecnici, nonché a fissare le modalità per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per l’iscrizione degli allenatori e preparatori atletici all’Albo dei tecnici. Si tratta, quindi, della specifica disciplina cui occorre fare riferimento ai fini della decisione, la cui portata è stata del tutto trascurata dal primo giudice.

Venendo all’esame di detto testo normativo, vengono in risalto le norme seguenti.

L’art. 16 reca la classificazione degli allenatori con indicazione delle abilitazioni che devono essere possedute per l’esercizio dell’attività tecnica. Per quanto di interesse nella fattispecie in esame, rilevano le qualifiche

g) UEFA GK (Goalkeeping) A;

h) UEFA GK (Goalkeeping) B;

i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;

nonché la qualifica ad esaurimento di “Allenatore dei portieri”, non riconosciuta a livello UEFA, e provvisoriamente equiparata a UEFA GK A, ma con possibilità di conseguire, tramite un corso integrativo, la qualifica UEFA GK B.

L’art. 17 dispone che il conseguimento dell’abilitazione da parte del Settore tecnico, secondo le norme del Regolamento, è condizione per l’iscrizione all’Albo dei tecnici per allenatori e preparatori atletici.

I successivi artt. 26, 26bis, 26ter e 27, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, disciplinano il ruolo degli allenatori dei portieri ed enumerano distintamente le abilitazioni, il cui possesso è necessario per poter esercitare le attività di preparazione e addestramento dei portieri delle squadre delle varie categorie.

Dette norme stabiliscono che:

- la preparazione dei portieri delle squadre di ogni tipo e categoria può essere espletata da soggetti in possesso della qualifica (ad esaurimento) allenatori dei portieri (art. 26) e dalla qualifica (a regime) UEFA GK A (art. 26bis);

- la preparazione dei portieri di società appartenenti alla Lega nazionale dilettanti e di squadre giovanili, comprese la Primavera, (di società appartenenti alla Lega nazionale professionisti Serie A, alla Lega nazionale professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega nazionale dilettanti ed al Settore per l’attività giovanile e scolastica) può essere espletata da allenatori con qualifica UEFA GK B (art. 26ter), i quali sono abilitati, limitatamente alla stagione sportiva 2022-23, anche alla preparazione dei portieri della prima squadra professionistica (norma transitoria art. 26 ter).

- la preparazione dei portieri delle squadre dilettanti e giovanili, ad eccezione della Primavera, deve essere espletata da Allenatori dei portieri dilettanti e di settore giovanile a ciò abilitati (ex art. 27, ora 26 quater).

Infine, l’art. 39, nel testo vigente ratione temporis, fissa gli “Obblighi” cui è soggetta l’attività degli Allenatori presso le società. In particolare alla lettera H stabilisce che:

Ha.1) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C… deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all’art. 26 e all’art. 26bis;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27;

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

Tirando le fila di questa complessa disciplina si deve innanzitutto registrare l’erroneità dell’affermazione contenuta nella decisione impugnata a tenore della quale “Tali provvedimenti (id est: Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.07.2023 e Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27.04.2022 Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 –TITOLO III – Criteri Organizzativi) prevedono l’obbligo di tesserare un preparatore dei portieri solo per la prima squadra, implicitamente escludendo detto obbligo sia per la “primavera 1, 2, 3 e 4” che per tutte le altre squadre ccdd. “Under”.

Detta affermazione non considera il valore della normativa tecnica richiamata, che è oltremodo chiara nel richiedere espressamente che l’attività di allenatore dei portieri debba essere svolta soltanto da tecnici abilitati, non solo per la prima squadra, ma anche per le squadre Primavera e le squadre giovanili. Come visto, nel senso dell’obbligatorietà delle qualifiche dispongono inequivocamente l’art. 26 ter, l’art. 27 (che ha assunto ora la numerazione 26 quater) e l’art. 39 alle voci Ha.1) e Hc del Regolamento tecnico.

Dette norme presentano una formulazione precisa delle fattispecie regolate tale da consentire ai soggetti interessati di autodeterminarsi liberamente nella consapevolezza della rilevanza disciplinare delle condotte che l’ordinamento federale considera illecite.

Peraltro, e anche a voler trascurare l’argomento interpretativo che trova radice nella chiarezza del dato testuale, convergenti considerazioni di ordine sistematico inducono a ritenere non condivisibile l’interpretazione della normativa di riferimento sostenuta dalla decisione impugnata, nelle parti in cui ha inteso affermare che il possesso dell’abilitazione di allenatore dei portieri sia obbligatoria soltanto per la prima squadra e non anche per le squadre dell’universo giovanile.

Nulla, infatti, può indurre a ritenere eludibili nei settori giovanili e dilettantistici le regole poste dal legislatore sportivo a presidio non solo del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, ma anche di specifici interessi meritevoli di particolare attenzione, specie in detti ambiti.

Al riguardo sembra sufficiente considerare che gli atleti più giovani vivono il periodo di sviluppo del sistema osteoarticolare, il che impone la programmazione di un piano di allenamenti che consenta di non stressare le articolazioni e che sia mirato a compensare questa difficoltà, specie nelle fasi di impatto a terra.

L’allenatore GK è chiamato quindi a lavorare nel periodo di maturazione dei giovani portieri, il che richiede l’allestimento e l’adattamento dei programmi di allenamento per prevenire rischi legati alle rapide fasi di crescita e per accompagnare lo sviluppo fisico e psicologico degli atleti.

Ciò impone a questa particolare categoria di allenatori la conoscenza e la pratica di metodiche di allenamento mirate alle prestazioni specifiche del ruolo e il conseguimento dell’abilitazione vale appunto ad attestare il possesso delle competenze teoriche e tecniche necessarie per una corretta preparazione dei portieri, specie se delle serie giovanili.

Allo stesso tempo, oltre a curare lo sviluppo delle abilità emotive, fisiche e tecniche, che consente di migliorare il proprio potenziale, non va trascurata l’ulteriore esigenza legata alla formazione di atleti giovani, ai quali deve essere trasmesso il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 20/2013-2014).

A tal fine i programmi didattici dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione non si limitano a curare soltanto i profili di tecnica e tattica calcistica, ma hanno ad oggetto le metodologie di allenamento e finanche elementi di psicologia e medicina sportiva.

Tutto questo rende manifesto come l’allenatore sia gravato di elevata responsabilità nei confronti dei giovani atleti, dovendo tutelarne la formazione e lo sviluppo; al contempo pone in evidenza come gli oneri che da essa derivano possano essere assolti consapevolmente ed efficacemente soltanto se assistiti da adeguata preparazione ed esperienza, che devono essere acquisite e verificate mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione e il superamento di test teorici e attitudinali.

E’ quindi del tutto conseguente, ad avviso di questa Corte, ritenere che il legislatore federale abbia inteso imporre regole di portata generale non limitate al settore professionistico, recanti adempimenti particolarmente stringenti, per quanto riguarda la obbligatorietà del possesso delle specifiche abilitazioni, in difetto delle quali l’attività di allenatore non può essere espletata e il suo esercizio integra illecito disciplinare.

4.3. Sul piano della prova delle condotte poste in essere dai soggetti deferiti, i documenti acquisiti, gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta dalla Procura federale e la relazione illustrativa delle risultanze istruttorie rispondono a canoni probatori corrispondenti ai principi espressi dal consolidato orientamento della Corte.

Si rammenta, al riguardo, che nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, è sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022, dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Tanto premesso, dalle audizioni emerge un quadro concordante e sufficientemente preciso di indizi gravi nel senso della colpevolezza dei soggetti deferiti.

Con riferimento al sig. Brunello rileva, al riguardo, quanto dichiarato da:

Di Meo: Andrea Brunello allenava i portieri della Primavera. Lo stesso Brunello era il responsabile di tutta l’area portieri del settore giovanile dai più piccoli U09 fino alla squadra Primavera; Andrea Brunello allenava i portieri della Primavera e con l’avvento di Oddo lo stesso Brunello anche la Prima squadra; il ruolo di allenatore/preparatori dei portieri per le partite… per quanto ne sappia, è stato svolto solo da Brunello.

Pomini: per la preparazione pre-gara il ruolo è stato svolto solamente da Andrea Brunello, gli allenamenti/riscaldamenti effettuati prima dell’inizio delle partite di campionato con l’avvento dell’allenatore Massimo Oddo sono stati diretti esclusivamente dal sig. Andrea Brunello; alla fine del primo tempo e alla fine della gara il sig. Andrea Brunello dispensava suggerimenti sia a livello tecnico che tattico.

Cortesi: Andrea Brunello era il preparatore dei portieri della squadra Primavera. Il Brunello dopo l’esonero di De Rossi e del suo staff e con l’avvento di Oddo allenatore ha assunto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra; è stata la stessa Società a decidere che fosse Brunello a seguire la prima squadra;

e dallo stesso Brunello: “Visto l’impegno preso da Cortesi Mattia con il settore giovanile, la preparazione dei portieri prima delle gare di campionato di serie B sono state effettuate (sic) dal sottoscritto”.

Con riferimento agli ulteriori soggetti deferiti vengono in evidenza le dichiarazioni confessorie rese dagli stessi Corontini (alla domanda chi allenava i portieri di quella squadra: “Li allenavo io”) e Pirrera (dichiara di avere allenato, nella stagione sportiva 2022/2023, la squadra U10 assieme al tecnico Siciliano Gabriele con cui ha allenato/preparato anche i portieri; in merito a chi allenava/preparava i portieri prima dell’inizio delle partite di campionato “Quando capitava io”);

Alla luce di tali convergenti risultanze istruttorie, la Procura ha tratto le seguenti conclusioni:

Brunello ha allenato i portieri della prima squadra (dal 14 febbraio 2023 al 19 maggio 2023) con l’arrivo del tecnico Massimo Oddo, senza averne titolo in quanto privo della necessaria abilitazione. La Soc. Spal non ha ritenuto necessario servirsi di Cortesi per la preparazione dei portieri prima delle partite ufficiali della prima squadra e il compito è stato svolto dal solo Brunello. Questi ha allenato anche i portieri della squadra Primavera in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.

Corontini e Pirrera hanno ammesso di svolgere rispettivamente il ruolo di allenatore dei portieri U17 e U12.

Dalla attività istruttoria sopra evidenziata, con particolare riferimento alle dichiarazioni confessorie rilasciate dagli stessi soggetti, è pertanto emerso che hanno svolto l’attività di preparatori dei portieri: Brunello per la prima squadra e la Primavera 2; Corontini per U17 e Pirrera per U12.

Si tratta di conclusioni che presentano il massimo grado di attendibilità, derivante dalla valutazione complessiva e integrata dei singoli elementi di prova, tra loro integrati e confluenti in un medesimo contesto dimostrativo, la cui incidenza probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, non contraddetta da sicuri elementi di prova con essa contrastanti.

4.4. Nelle proprie controdeduzioni il sig. Brunello sostiene che l’art. 39, c. 1, lett. Hc) e Hd) non ha previsto che la preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla LND e di squadre giovanili debba intendersi riservata ai soli tecnici in possesso di specifica abilitazione, ma ha più semplicemente imposto alle società di tesserare almeno un allenatore dei portieri, condotta che è stata regolarmente tenuta dalla Spal S.r.l. con il tesseramento del tecnico Mattia Cortesi, titolare di tale qualifica.

Le argomentazioni non possono essere condivise.

Sulla prima parte delle stesse è sufficiente richiamare quanto già osservato al punto 4.3 in merito alla obbligatorietà del possesso delle specifiche abilitazioni.

Quanto, poi, al tesseramento del Cortesi, la Corte evidenzia che l’adempimento di cui trattasi non riveste un rilievo soltanto formale, come se fosse sufficiente dotarsi di un tecnico titolare, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, per poi affidare a soggetto non abilitato l’attività di allenatore dei portieri.

Vale la pena di osservare come l’illecito disciplinare deve ritenersi integrato allorché emerga una situazione in cui il tecnico titolare è tale solo di nome, in quanto tutte o parte delle mansioni vengono svolte di fatto da un altro tecnico privo delle necessarie abilitazioni.

Ciò è quanto si è verificato nella situazione in esame, laddove gli elementi istruttori raccolti convergono nel palesare che Brunello, già allenatore dei portieri Primavera 2 e responsabile dell’area giovanile (audizione Di Meo), con l’avvento del tecnico Oddo, per decisione della Società, ha assunto il ruolo di preparatore in piena autonomia dei portieri della prima squadra (audizioni Cortesi, Di Meo, Pomini), mentre il settore giovanile venne affidato a Cortesi (audizione Brunello).

4.5 Infondate si palesano anche le controdeduzioni dei deferiti Corontini e Pirrera.

Si assume che nel proprio reclamo la Procura si sarebbe limitata a richiamare solo l’introduzione del Manuale contenente gli adempimenti per ottenere la licenza nazionale, trascurando di esaminare quanto contenuto, in particolare, al Titolo III – Criteri Organizzativi.

A sostegno delle proprie difese, i deferiti richiamano il testo del punto A, commi primo e secondo, dei Criteri organizzativi, senza in alcun modo precisare la ricaduta delle norme invocate sulla situazione concreta e senza chiarire le ragioni che consentirebbero di radicare nelle norme medesime l’asserita insussistenza delle contestazioni a proprio carico.

La genericità dell’argomento difensivo emerge, in maniera palese, dal contenuto del reclamo proposto dalla Procura che, invece, espone in dettaglio quanto disposto dal sistema normativo rilevante nella situazione in esame, evidenziando, in particolare, che il deferimento non concerne l’inosservanza delle previsioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27.04.2022 (Sistema licenze nazionali 2022/2023 – Serie B – TITOLO III – Criteri Organizzativi), ma la violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ha), del Regolamento del Settore tecnico.

Ne deriva l’inconsistenza delle controdeduzioni difensive.

In definitiva, il reclamo della Procura federale è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e irrogazione delle sanzioni di cui infra per le violazioni accertate.

5. Nel proprio reclamo la SPAL sostiene di aver sempre operato nel corso della stagione sportiva 2022/2023 in conformità alla normativa e di non aver commesso alcuna irregolarità, avendo sempre avuto la disponibilità di un allenatore dei portieri della prima squadra.

L’infondatezza dell’assunto trova radice nelle considerazioni che hanno indotto la Corte ad accogliere il reclamo della Procura federale. Senza ripetere quanto già osservato, si rileva che non è in discussione la circostanza che la Società avesse regolarmente tesserato un allenatore dei portieri della prima squadra, trattandosi di adempimento la cui infrazione non le avrebbe consentito di conseguire la Licenza nazionale per la partecipazione al campionato professionistico di serie B.

Le irregolarità che hanno dato luogo al deferimento e all’accertamento della responsabilità disciplinare della Società sono invece connesse agli atti ed ai comportamenti posti in essere dai propri tesserati, come sopra descritti, concretatisi nell’esercizio dell’attività di allenatore dei portieri in difetto delle abilitazioni a ciò necessarie.

La responsabilità oggettiva della Società S.P.A.L deriva quindi dall’acclarata responsabilità dei suoi tesserati e dei soggetti il cui operato è riconducibile, direttamente o indirettamente, alla sfera di interesse del sodalizio sportivo reclamante (art. 6, comma 2, CGS).

Quanto, poi, alla misura della sanzione dell’ammenda irrogata in primo grado, che la Società considera eccessivamente gravosa a fronte del proscioglimento di tre deferiti su quattro, la Corte si limita ad osservare che il presente giudizio ha evidenziato la responsabilità disciplinare, oltre del Brunello, anche degli altri due tecnici deferiti.

Per l’applicazione del conseguente trattamento sanzionatorio si rinvia al prosieguo.

6. Il reclamo del deferito Brunello propone tre distinte questioni che la Corte deve partitamente esaminare.

6.1 Si invoca, in primo luogo, il proscioglimento del Brunello sulla base del rilievo che i riscontri testimoniali assunti ex art 119, co. 7, CGS dalla Procura federale sarebbero stati completamente travisati dal TFN e comunque non proverebbero i fatti oggetto di incolpazione. In particolare, farebbe difetto alcun risconto probatorio o indizio istruttorio idoneo a dare certezza che il Brunello dal marzo 2023 sino alla fine del campionato – abbia allenato “autonomamente” i portieri della prima squadra della Spal; sussisterebbero al contrario molteplici elementi probatori dai quali emerge che il tecnico ha sempre assistito e coadiuvato l’allenatore titolare Cortesi nelle sedute settimanali di allenamento dei portieri.

Il reclamante richiama le audizioni di Sebastiani e Gazzoli, i quali hanno entrambi dichiarato che Cortesi era in possesso dell’abilitazione per l’allenamento dei portieri della prima squadra, nonché quelle di Corontini, Di Meo e Alfonso dalle quali emergerebbe che Cortesi e Brunello hanno svolto insieme l’attività di preparatore dei portieri.

Alcun valore assolutorio in favore del Brunello può trarsi dalle testimonianze di Sebastiani e Gazzola, nelle quali si attesta una circostanza pacifica, ma irrilevante.

Come sopra precisato, in forza del Sistema licenze nazionali, al fine di partecipare al campionato di serie B, la Società era obbligata ad inquadrare un tecnico abilitato alla preparazione dei portieri e tale adempimento è stato assicurato con il tesseramento del sig.

Cortesi.

Sta di fatto, tuttavia, che, come emerge dalle risultanze istruttorie, l’allenatore Cortesi è stato destinato, per scelta della Società, a curare il settore giovanile e, come risulta innegabilmente dalle dichiarazioni dei portieri Alfonso e Pomini e dello stesso Brunello, la preparazione dei portieri, il riscaldamento e l’allenamento prima delle gare di campionato della prima squadra, oltre alle indicazioni tecniche e tattiche nel corso delle gare stesse, sono stati effettuati soltanto dal reclamante. In tal senso sono inequivoche le risultanze istruttorie:

Alfonso dichiara che “gli allenamenti/riscaldamenti effettuati prima dell’inizio delle partite di campionato con l’avvento dell’allenatore Massimo Oddo sono stati diretti esclusivamente dal sig. Andrea Brunello” e che “alla fine del primo tempo e alla fine della partita mi dava suggerimenti tattici più che tecnici oltre ai naturali incoraggiamenti”;

Pomini dichiara che “per la preparazione pre-gara il ruolo è stato svolto solamente da Andrea Brunello” e che “gli allenamenti/riscaldamenti effettuati prima dell’inizio delle partite di campionato con l’avvento dell’allenatore Massimo Oddo sono stati diretti esclusivamente dal sig. Andrea Brunello, alla fine del primo tempo e alla fine della gara il sig. Andrea Brunello interloquiva con lui dispensando suggerimenti sia a livello tecnico che tattico”;

Cortesi afferma che “il Brunello dopo l’esonero di De Rossi e del suo staff e con l’avvento di Oddo allenatore ha assunto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra” e che “è stata la stessa Società a decidere che fosse Brunello a seguire la prima squadra”;

Marchesi dichiara che “Brunello era sicuramente nello spazio della squadra Primavera”;

infine Brunello, con implicito valore confessorio, ammette che, con l’avvento dell’allenatore Massimo Oddo e tenuto conto che l’allenatore Mattia Cortesi era impegnato nel settore giovanile “la preparazione dei portieri prima dell’inizio delle partite di campionato di serie B sono state effettuate dal sottoscritto”.

Alla luce di dette emergenze, non sembra dubbia alla Corte la responsabilità disciplinare del Brunello, per aver esercitato, in un primo tempo, l’attività di allenatore dei portieri della squadra Primavera 2 e, successivamente, della prima squadra in difetto delle abilitazioni necessarie.

6.2. Nel secondo motivo del reclamo si sostiene che non esiste alcuna norma federale che richieda la presenza obbligatoria di un preparatore dei portieri abilitato nelle fasi di riscaldamento pre-gara dei portieri della prima squadra.

Il motivo non ha fondamento.

Come ha giustamente osservato la Procura federale nelle controdeduzioni, non può dubitarsi che anche la specifica attività di riscaldamento pre – gara dei portieri debba essere svolta alla presenza di un tecnico in possesso dell’abilitazione prevista dagli articoli 26 e 26 -bis del Regolamento del Settore tecnico della FIGC, trattandosi di attività addestrativa, finalizzata a consentire ai portieri di poter svolgere nel modo migliore la prestazione sportiva in occasione della gara.

Difatti, l’attività di preparazione tecnica comprende l’intero perimetro delle attività che l’allenatore è chiamato ad espletare nell’addestramento e nella preparazione degli atleti, senza poter frammentare, all’interno delle varie fasi di cui si compone l’attività propria dell’“allenare”, singole mansioni delegabili a soggetti non muniti di abilitazione.

6.3. L’ultimo motivo di reclamo lamenta che la sanzione inflitta in primo grado non sarebbe rispettosa dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto irrogata in misura non bilanciata all’unico addebito accertato a carico del Brunello.

Il motivo è vanificato dall’accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale che ha condotto la Corte ad accertare la responsabilità disciplinare del deferito per entrambi gli addebiti che gli sono stati rivolti.

7. Venendo, infine, alle sanzioni, la Corte è chiamata a comminare misure disciplinari ragionevoli che perseguano lo scopo afflittivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza in ordine alla reiterazione delle condotte illecite.

In accoglimento delle richieste formulate dalla Procura federale e in applicazione dell’art. 106, secondo comma, CGS, il trattamento sanzionatorio dei deferiti conseguente all’accertamento delle violazioni loro contestate deve quindi essere determinato come segue:

alla S.P.A.L. s.r.l. va inflitta la sanzione dell’ammenda di 6.000,00 (seimila) in ragione del coinvolgimento di più tesserati nelle condotte illecite e dell’utilizzo reiterato di tesserati privi del titolo abilitante;

al sig. Andrea Brunello deve irrogarsi la sanzione della squalifica per mesi sei, a motivo dell’esercizio dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra e della squadra Primavera 2 in assenza di titolo abilitante. La misura trova giustificazione sul rilievo del particolare carattere pubblico della violazione commessa in occasione di incontri di campionato della prima squadra alla presenza di numerosi spettatori;

ai sigg. Corontini e Pirrera la Corte irroga la sanzione della squalifica per mesi quattro per aver esercitato l’attività di allenatori di portieri di squadre giovanili, senza essere in possesso di abilitazione. La misura è calibrata alla durata dell’infrazione e alla rilevanza del ruolo irregolarmente esercitato dai deferiti.

P.Q.M.

Riunisce preliminarmente i reclami in epigrafe.

Accoglie il reclamo numero 0091/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- alla società S.P.A.L. S.r.l.: ammenda di 6.000,00 (seimila);

- al sig. Andrea Brunello: squalifica per mesi 6 (sei); - al sig. Daniele Corontini: squalifica per mesi 4 (quattro);

- al sig. Andrea Pirrera: squalifica per mesi 4 (quattro).

Respinge i reclami numero 0092/CFA/2023-2024 proposto dalla società S.P.A.L. S.r.l. e numero 0093/CFA/2023-2024 proposto dal sig. Andrea Brunello.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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