FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 363/AA del 04/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CIRELLI M CIRELLI R I. LIRINIA ACADEMY CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele CIRELLI e Roberto Virgilio CIRELLI, e della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE CIRELLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall’inizio stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il 4.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio militante nel campionato Giovanissimi Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ROBERTO VIRGILIO CIRELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonchè dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato, dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il 4.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 al Sig. Cirelli Michele, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per non avere affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Cirelli Roberto Virginio ed il sig. Cirelli Michele;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele CIRELLI, e dal Sig. Roberto Virgilio CIRELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele CIRELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto Virgilio CIRELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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