FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 364/AA del 04/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PIZI ASD ARDEA NF CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Danilo PIZI, e della società ASD ARDEA NF CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANILO PIZI, all’epoca dei fatti Vice Presidente con potere di firma della società A.S.D. NF Ardea Calcio (già Team Nuova Florida 2005), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, mediante un comunicato stampa (da esso stesso sottoscritto così da assumersene la paternità) pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Società ed emesso successivamente all’avvenuta disputa della gara Trastevere Calcio vs Nuova Florida Calcio – occorsa in data 21.01.24, valevole per la 20^ giornata del Campionato di Serie D, Gir. G, della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 2-1 per la squadra ospitante (Trastevere), espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell’arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua, e per l’effetto e più in generale, anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

ASD ARDEA NF CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Danilo PIZI nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Vice Presidente con potere di firma della A.S.D. NF ARDEA CALCIO (già TEAM NUOVA FLORIDA 2005);

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Danilo PIZI in proprio e, in qualità di Vice Presidente, per conto della società ASD ARDEA NF CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Danilo PIZI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ARDEA NF CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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