FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 367/AA del 07/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MCC MONTEGRANARO SSD ARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pfi 23-24 adottato nei confronti della società M.C.C. MONTEGRANARO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
M.C.C. MONTEGRANARO SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Jhonathan Proculo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società M.C.C. Montegranaro S.S.D. a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 22.1.2024 dopo la disputa della gara Monturano – Montegranaro del 21.1.2024 valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Marche, nel corso della trasmissione “IGClub” andata in onda sui canali social dell’emittente “IG sport 47” e condivisa sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della società Monturano Calcio S.S.D. a r.l.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giordano ABBATE, in qualità di Presidente, per conto della società M.C.C. MONTEGRANARO SSD ARL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società M.C.C. MONTEGRANARO SSD ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.