FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 369/AA del 11/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAPUTO SSD AVEZZANO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 363 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Bruno CAPUTO, e della società SSD AVEZZANO CALCIO A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:
BRUNO CAPUTO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di legale rappresentanza della società SSD AVEZZANO Calcio AR.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 11 del C.U. n. 158 del 7.06.2023, per non aver provveduto all’integrale assolvimento dell’accordo economico con il tesserato Torti Antonio (punto 11 del C.U. n. 158 del 7/6/2023), entro il termine previsto del 12/07/2023;
SSD AVEZZANO CALCIO A RL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Bruno Caputo;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Bruno CAPUTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD AVEZZANO CALCIO A RL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno CAPUTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD AVEZZANO CALCIO A RL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.