FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 370/AA del 11/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALIA LUCISANO VADO FC 1913

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Ergi ALIA e Francesco LUCISANO, e della società VADO FC 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERGI ALIA, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Vado F.C. 1913, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicato, in data 9.10.2023, n. 3 post sul social TikTok aventi contenuto denigratorio e riportanti l’immagine del logo della società U.S.D. Legino 1910 con la scritta “squadra di disabili”, la foto della squadra dell’annata 2011 della società Vado F.C. 1913 con la scritta “oppure” e la foto di un gruppo di sportivi disabili sportivi; In violazione, altresì, dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale per i giorni 6.12.2023 e 14.12.2023, quale persona sottoposta alle indagini;

FRANCESCO LUCISANO, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Vado F.C. 1913, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicato, in data 02.10.2023, n 3 post sul social TikTok aventi contenuto denigratorio e riportanti l’immagine del logo della società Celle Varrazze FBC SSDRL con la scritta “squadra di disabili”, la foto della squadra dell’annata 2011 della società Vado F.C. 1913 con la scritta “oppure” e la foto di un gruppo di sportivi disabili; In violazione, altresì, dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale per i giorni 06.12.2023 e 14.12.2023, quale persona sottoposta alle indagini;

VADO FC 1913, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Francesco Lucisano ed Ergi Elia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Ergi ALIA e Francesco LUCISANO, e dal Sig. Franco Adelio TARABOTTO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VADO FC 1913;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Ergi ALIA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco LUCISANO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società VADO FC 1913;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it