FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 374/AA del 14/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ACERBI FC INTERNAZIONALE MILANO SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 712 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Francesco ACERBI e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ACERBI, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società FC Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in occasione della gara ROMA vs INTER, disputata in data 10/02/2024 e valida per la 24^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare quale consistito nell’aver rivolto, nel corso del primo tempo e dopo l’avvenuta convalida della rete del vantaggio della squadra nerazzurra dallo stesso realizzata seguita all’effettuazione di un controllo al VAR ad opera dell’arbitro di campo, il gesto del dito medio (alzando all’uopo verso l’alto per ben due volte il braccio destro con il dito medio proteso) verso i sostenitori della squadra avversaria (ROMA) assiepati nel settore dello stadio “OLIMPICO” di Roma denominato Tribuna Monte Mario che poco prima avevano intonato a gran voce verso il medesimo il coro “DEVI MORIRE”;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti, descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Francesco ACERBI; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., e dal Sig. Francesco ACERBI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Francesco ACERBI e € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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