FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 375/AA del 14/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da INZAGHI FC INTERNAZIONALE MILANO SPA (1)

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 713 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Simone INZAGHI e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE INZAGHI, tesserato con la qualifica di Allenatore della società F.C. Internazionale S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, sebbene fosse in pendenza di squalifica (cfr. C.U. 160 pubblicato il 6 febbraio 2024), interloquiva – durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara Roma-Inter del 10 febbraio 2024 - a mezzo telefonata, in viva voce, con il team manager della F.C. Internazionale, sig. Tagliacarne, che si trovava negli spogliatoi, alla presenza del calciatore Alessandro Bastoni e di altri 3-4 calciatori, allo stato non identificati, al fine di fornire assistenza e, quindi, esortare e motivare la squadra anche con “urla ed imprecazioni”, atteso il risultato negativo (Roma – Internazionale 2-1) del primo tempo; con l’aggravante di cui all’art.14 lett. m) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti, descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Simone INZAGHI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., e dal Sig. Simone INZAGHI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Simone INZAGHI, e € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it