FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 377/AA del 14/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LOPORCARO MARTELLI OBBIETTIVO TEAM ALTAMURA SSD A RL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 334 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOPORCARO, Massimiliano MARTELLI e Antonio Salvatore OBBIETTIVO e della società TEAM ALTAMURA SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOPORCARO, all’epoca dei fatti tesserato come Presidente e legale rappresentante della società Team Altamura, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P “Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out” del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024. Nello specifico, in difformità a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto “P” recita “I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali”, è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00;

MASSIMILIANO MARTELLI, all’epoca dei fatti tesserato come Presidente della società Team Altamura e attualmente tesserato sempre per la suddetta società in qualità di Vice-Presidente, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P “Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out” del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024. Nello specifico, in difformità di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto “P” recita “I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali”, è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00;

ANTONIO SALVATORE OBBIETTIVO, all’epoca dei fatti tesserato come Segretario generale della società Team Altamura, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P “Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out” del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024. Nello specifico, in difformità di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto “P” recita “I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali”, è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00; T

EAM ALTAMURA SSD A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Loporcaro Giuseppe, Martelli Massimiliano ed Obbiettivo Antonio Salvatore così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LOPORCARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TEAM ALTAMURA SSD A RL, e dai Sig.ri Massimiliano MARTELLI e Antonio Salvatore OBBIETTIVO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe LOPORCARO, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano MARTELLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio Salvatore OBBIETTIVO, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società TEAM ALTAMURA SSD A RL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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