FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 381/AA del 15/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LADISLAO COLAMONACO ASR ACCADEMIA MILANO CALCIO S

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418 pfi 23-24 adottato nei confronti delle Sig.re Simona LADISLAO e Valentina COLAMONACO, e della società ASR ACCADEMIA MILANO CALCIO S, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONA LADISLAO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASR Accademia Milano Calcio S, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa consentito, e comunque non impedito, alla sig.ra Valentina Colamonaco, tesserata per la società FBC D. Varedo, di partecipare nei giorni 26 e 27 ottobre 2023 ad allenamenti con tesserati per la società ASD Accademia Milano Calcio S presso il centro sportivo “Triestina 1946” di Milano, indossando la divisa-kit di allenamento consegnata da tale società, in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della FBC D. Varedo, società per la quale la calciatrice era tesserata all’epoca dei fatti;

VALENTINA COLAMONACO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società FBC D. Varedo ed a far data dal 23.11.2023 per la società ASD Accademia Milano Calcio S; a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nei giorni 26 e 27 ottobre 2023, preso parte ad allenamenti con tesserati per la società ASD Accademia Milano Calcio S presso il centro sportivo “Triestina 1946” di Milano, indossando la divisa-kit di allenamento consegnata da tale società, in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della FBC D. Varedo, società per la quale la stessa era tesserata; b) in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata, sebbene ritualmente convocata per le date 8 e 12.1.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

ASR ACCADEMIA MILANO CALCIO S, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserate le sigg.re Simona Ladislao e Valentina Colamonaco, quest’ultima limitatamente alla condotta descritta alla lettera B) del relativo capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Valentina COLAMONACO e Simona LADISLAO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASR ACCADEMIA MILANO CALCIO S; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Simona LADISLAO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Sig.ra Valentina COLAMONACO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASR ACCADEMIA MILANO CALCIO S;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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