FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 382/AA del 18/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI LORETO ASD AMATRICE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 431 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mattia DI LORETO, e della società ASD AMATRICE RIETI SSD A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA DI LORETO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Amatrice Rieti SSD a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Faul Cimini S.r.l. - A.S.D. Amatrice dell’1.11.2023, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, ed in particolare al termine della stessa ed al momento del rientro nello spogliatoio assegnato alla A.S.D. Amatrice, colpito violentemente con un calcio un secchio dell’immondizia che a sua volta urtava un termoconvettore, causando il danneggiamento di quest’ultimo.;

 A.S.D. AMATRICE RIETI SSD A.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mattia di Loreto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia DI LORETO, e dal Sig. Piergiuseppe MONTEFORTE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AMATRICE RIETI SSD A.R.L.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mattia DI LORETO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD AMATRICE RIETI SSD A.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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